Indici  delle leggi
Indici delle leggi

Legge 12 marzo 2004, n. 68

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2004


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: "legge 13 agosto 1980, n. 466," sono inserite le seguenti: "compreso il personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza,".

2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, le parole: "310.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "346.000 euro".

3. All'onere di cui al comma 2, valutato in 36.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unitą previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.

Ritorno all'indice


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2004

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

 

Capo I
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq

Art. 1.
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq

1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.

2. L'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali restano disciplinate dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

3. Per la finalitą prevista dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 11.627.450 per l'anno 2004.

Art. 1-bis.
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: «alla data dell'evento», sono inserite le seguenti: «, nonche' il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste».

Capo II
Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Art. 2.
Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione internazionale in Iraq

1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione internazionale in Iraq.

2. Per la finalitą prevista dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 209.017.084  per l'anno 2004

Art. 3.
Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali

1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:
 a) Joint Forge in Bosnia e alla missione Over the Horizon Force ad essa collegata;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;
g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);
h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).

2. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate.

3. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF

4. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

5. E' differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

6. Per le finalitą previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 292.919.802 per l'anno 2004

Art. 4.
Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali

1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

2. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. E' differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

4. E' autorizzata fino al 30 giugno 2004, la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima.

5. Per le finalitą previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 7.282.927 per l'anno 2004

Art. 5.
Rinvii normativi

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 6.
Trattamento assicurativo

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 per il servizio di protezione e sicurezza alle dipendenze della delegazione diplomatica speciale e' attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Per la finalitą di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 9.257 per l'anno 2004

Art. 7.
Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unitą, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 8.
Indennitą di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2, 3, commi 1, 2, 3, e 5, e 4, comma 1, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennitą di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennitą e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennitą di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennitą di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 3, comma 4, e 4, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennitą speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardanti la misura dell'indennitą di missione da corrispondere al personale impiegato nella missione di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per la finalitą di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 752.060 per l'anno 2004

Art. 9.
Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15 del presente decreto

Art. 9-bis.
Cessione di materiali e sostegno logistico

1. Nei limiti termporali di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate e Forze di polizia irachene materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

2. Nei limiti termporali di cui all'articolo 2, comma 1, e' autorizzata la spesa di 2.122.490 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 815.615 euro per il sostegno logistico a favore di unitą delle Forze armate e Forze di polizia irachene

Art. 10.
Compagnia di fanteria rumena

1. E' autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 3, comma 1, la spesa di euro 714.816 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 11.
Prosecuzione delle attivitą di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per la prosecuzione delle attivitą di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalitą di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessitą e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

Art. 12.
Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui ag1i articoli 3, commi 1, 4, e 5, 4, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

Art. 13.
Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri

1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalitą e l'operativitą dei comandi, degli enti e delle unitą, per l'anno 2004, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e all'articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed entro il limite di spesa di euro 23.150.063 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puņ essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma e' corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto per i volontari in ferma breve e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2003 non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, per euro 13.975.837, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, per euro 9.174.226, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 13-bis.
Forze di completamento

1. Per le esigenze connesse con le operazioni militari internazionali di cui al presente decreto, allo scopo di garantire la funzionalitą e l'operativitą dei comandi, degli enti e delle unitą nonche' la loro alimentazione, nell'anno 2004 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, e' impiegato in attivitą addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti di contingenti a tal fine determinati, per l'anno 2004, dal decreto di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonche' le modalitą di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio

Art. 13-ter.
Attivitą di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria

1. E' autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute. 

Capo III
Disposizioni finali

Art. 14.
Disposizioni di convalida

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attivitą svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 15.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, esclusi gli articoli 1-bis e 13, pari complessivamente a 531.601.831 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

2. Il Ministro dell'economia delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarą presentato alle Camere per la conversione in legge.

Ritorno all'indice