Legge 2 marzo 2004, n. 62
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2004
1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nella categoria dei volontari dellEsercito, della Marina e dellAeronautica, è prorogato fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nelle categorie degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, nonché dei volontari dellArma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.