Legge 26 febbraio 2004, n. 60
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2004
1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della Interamerican Investment Corporation (IIC), della quale lItalia fa parte ai sensi della legge 29 aprile 1988, n. 165.
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 15.360.000 dollari USA per il periodo 2000-2007.
1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 1, valutato in 7.680.000 euro per lanno 2003 e in 1.980.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede al monitoraggio dellattuazione del presente
articolo, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, n. 2),
della citata legge n. 468 del 1978.
1. È autorizzata la partecipazione dellItalia alla VII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo con un contributo di 110.221.542 euro per il periodo 2001-2004.
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Ministero delleconomia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere allerogazione dei contributi autorizzati ai sensi del predetto comma.
1. È autorizzata la partecipazione dellItalia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) con un contributo di 28.806.000 euro per il periodo 2001-2003.
2. È altresì autorizzata la corresponsione allIFAD, per il periodo 2001-2003, della somma di 3.720.000 euro, da destinare alla Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Debt Initiative.
1. È autorizzata la partecipazione dellItalia alla ricostituzione delle risorse dellAsem trust fund (ATF-2) con un contributo di 2.000.000 di euro per il 2003.
1. Per lattuazione dellarticolo 3 è autorizzata la spesa di 82.666.157 euro per lanno 2003 e di 27.555.385 euro per lanno 2004.
2. Per lattuazione dellarticolo
4, comma 1, è autorizzata la spesa di 28.806.000 euro per lanno
2003.
3. Per lattuazione dellarticolo
4, comma 2, è autorizzata la spesa di 3.720.000 euro per lanno
2003.
4. Per lattuazione dellarticolo
5 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per lanno 2003.
5. Agli oneri derivanti dallattuazione
del presente articolo, complessivamente pari a 117.192.157 euro per lanno
2003 e a 27.555.385 euro per lanno 2004, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.