Legge 26 febbraio 2004, n. 45
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il
funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per lamministrazione
della giustizia"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali
delle acque, nonché interventi per lamministrazione della
giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Riorganizzazione dei tribunali delle acque
1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della
disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque
pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che
seguono:
a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il Tribunale
regionale e' costituito da una sezione ordinaria della Corte di
appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti
nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della
giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di
appello.";
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Il Tribunale
regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno
degli esperti di cui al secondo comma.";
b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente: "d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.";
2) al quarto comma le parole: "i membri tecnici dal Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono sostituite dalle
seguenti: "gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della
giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale
superiore.";
c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'indennita'
fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' o
compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche e'
fissata in Euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in
Euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in
Euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.";
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Agli esperti
componenti del Tribunale superiore delle acque in qualita' di
titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali
regionali delle acque, spetta un'indennita' di Euro 100 per ciascuna
udienza cui prendano parte.";
d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e' inserito il seguente:
"139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati
in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali
sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella
misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge
1° agosto 1959, n. 704.".
1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalita' di
cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, secondo le modalita' dei rispettivi incarichi.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
c), e' autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno
2004.
2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
lettera d), e' autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere
dall'anno 2004.
Art. 1-bis.
Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in ordine agli incarichi di
diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o
con i singoli Ministri, nonche' dall'articolo 5 del decreto-legge
11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 gennaio 2003, n. 1, a far data dal 1° luglio 2004, l'articolo 19
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei magistrati
collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al
Ministero non deve superare le 65 unita".
Art. 2.
Proroga dell'incarico dei giudici onorari
di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza
1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il
cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non
sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo
42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati
nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.
1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti:
"sette anni".
Art. 3.
Modifiche all'articolo 132
del decreto legislativo n. 196 del 2003
1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalita). -
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i
dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore
per ventiquattro mesi, per finalita' di accertamento e repressione
dei reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al
traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori
ventiquattro mesi per esclusive finalita' di accertamento e
repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera
a) del codice di procedura penale, nonche' dei delitti in danno di
sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso
il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del
pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona
sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti
private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle
indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi
alle utenze intestate al proprio assistito con le modalita' indicate
dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme
restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f),
per il traffico entrante.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice
autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene
che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche' dei
delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2
e' effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti
anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione
informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di
cui all'allegato b);
b) disciplinare le modalita' di conservazione separata dei dati
una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalita' di trattamento dei dati da
parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che,
decorso il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia
consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
d) indicare le modalita' tecniche per la periodica distruzione
dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
6. (Comma soppresso).
Art. 4.
Modifiche all'articolo 181
del decreto legislativo n. 196 del 2003
1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. Fino alla data in
cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai
sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico
telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.".
Art. 5.
(Soppresso dalla legge di conversione)
Art. 6.
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
Per assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia
amministrativa per la regione Siciliana, anche mediante potenziamento
della sua composizione, e' autorizzata la spesa di Euro 700.000 a
decorrere dall'anno 2004.
Art. 6-bis.
Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori
ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale
dello Stato
1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria e' istituito il
posto di procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di
cassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso
l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del
presidente aggiunto della stessa Corte. E' contestualmente soppresso
un posto di avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione.
La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive
modificazioni, e' conformemente modificata. Il procuratore generale
aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei casi
di assenza o impedimento, il procuratore generale presso la stessa
Corte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al procuratore generale
presso la Corte suprema di cassazione e' riconosciuto un incremento
retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento
economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di
cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa
Corte.
2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa e' istituito
il posto di presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a
ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo
di cui al presente comma, a quello del presidente aggiunto della
Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unita'
nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla
legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e'
conformemente modificata. Il presidente aggiunto del Consiglio di
Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del
Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento,
il presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti
affidatigli. Al presidente del Consiglio di Stato e' riconosciuto un
incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il
trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte
suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della
stessa Corte.
3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il
posto di presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni
effetto giuridico ed economico a quello del presidente aggiunto della
Corte suprema di cassazione, nonche' il posto di procuratore generale
aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico
ed economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti.
Il presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le
funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti,
sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il presidente della
Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il procuratore
generale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi di
assenza o impedimento, il procuratore generale della Corte dei conti
e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi
due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui
all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.
19, e successive modificazioni. La tabella B allegata alla legge
20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, e'
conformemente modificata. Al presidente della Corte dei conti e'
riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della
differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente
aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il
primo presidente della stessa Corte. Il procuratore generale della
Corte dei conti e' parificato a ogni effetto giuridico ed economico
al presidente aggiunto della Corte dei conti.
4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e' istituito il
posto di avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto
giuridico ed economico a quello del presidente aggiunto della Corte
suprema di cassazione. E' contestualmente soppresso un posto di vice
avvocato generale. La tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n.
103, e successive modificazioni, e' conformemente modificata.
L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o
impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei
compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato e'
riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della
differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente
aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il
primo presidente della stessa Corte.
5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 614.120 euro annui a decorrere dall'anno
2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come
determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n.
350".
Art. 7.
Disposizioni in tema di effetti delle procedure
concorsuali sui contratti di locazione finanziaria
1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle societa'
autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di
locazione finanziaria non e' causa di scioglimento dei contratti di
locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo ne'
consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento
dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facolta' di
acquistare, alla scadenza, la proprieta' del bene verso il pagamento
del prezzo pattuito.
Art. 8.
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e
6 del presente decreto e' autorizzata la spesa complessiva di 745.344
euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto
entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo
stesso giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.