Legge 18 febbraio 2004, n. 39
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale
di grandi imprese in stato di insolvenza, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Requisiti per l'ammissione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese
soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di
insolvenza che intendono avvalersi della procedura di
ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 di
seguito denominato: "decreto legislativo n. 270" purche' abbiano,
congiuntamente, i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento
di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un
anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per
un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.
Art. 2.
Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria
1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1
puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive, con
istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando
contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza
al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione
alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la
ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.
2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita' produttive
provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione
immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione
straordinaria e alla nomina del commissario straordinario , con le
modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in
conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato immediatamente al
competente tribunale.
Art. 3.
Funzioni del commissario straordinario
1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite
al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e,
sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede
all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile
all'accertamento dello stato di insolvenza .
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di
nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una
relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate
dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine puo'
essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del
commissario, una sola volta e per non piu' di ulteriori sessanta
giorni.
3. Il commissario straordinario puo' richiedere al Ministro delle
attivita' produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale
ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale
di cui all'articolo 2, comma 1 .
Art. 4.
Accertamento dello stato di insolvenza e programma di
ristrutturazione
1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro cinque giorni
dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2,
sentito il commissario straordinario, dichiara lo stato di
insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo
8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270.
1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato
di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti
dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo
2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti
legalmente compiuti dagli organi della procedura .
2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il
commissario straordinario presenta al Ministro delle attivita'
produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto
legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo
27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo. Contestualmente, il
commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente
la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista
dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata
dallo stato analitico ed estimativo delle attivita' e dall'elenco
nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e
delle cause di prelazione .
3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la
presentazione del programma puo' essere prorogato dal Ministro delle
attivita' produttive, per non piu' di ulteriori novanta giorni.
4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del programma
di ristrutturazione e nel caso non sia possibile adottare il
programma di cessione dei complessi aziendali di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270,
il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la
conversione della procedura di amministrazione straordinaria in
fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto
legislativo n. 270.
Art. 4-bis.
Concordato
1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario
puo' prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un
concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le
eventuali garanzie. Il concordato puo' prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi
economici omogenei; la possibilita' di costituzione di autonome
classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni
emesse o garantite dalla societa' in amministrazione straordinaria;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi
diverse;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza,
tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali;
in particolare, la proposta di concordato puo' prevedere
l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni
o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri
strumenti finanziari e titoli di debito.
2. La proposta di concordato puo' essere unica per piu' societa'
del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse
attive e passive.
3. Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di
concordato e' autorizzata dal Ministro delle attivita' produttive
previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle
diverse classi.
4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione
del Ministro delle attivita' produttive, di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di
ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla
cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato,
depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della
procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.
5. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i
creditori ed ogni altro interessato possono depositare in
cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della
relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti
contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli
importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo
termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono
depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai
documenti giustificativi.
6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con
l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e
modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di
prelazione e, senza che cio' pregiudichi le pronunce definitive sulla
sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco
provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul
concordato, nonche' un elenco dei creditori esclusi, indicando per
ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il
commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni
dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della
procedura, su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o
internazionale, ovvero altra modalita', anche telematica, ritenuta
idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria
degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore
insolvente possono prendere visione.
7. Il giudice delegato stabilisce le modalita' ed il termine entro
cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla
proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i
quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui
al comma 4, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei
creditori di cui al comma 6, se successiva. Il commissario
straordinario, con le modalita' e nei termini di cui al comma 6,
secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via
provvisoria le modalita' ed il termine ultimo entro il quale gli
stessi sono chiamati a votare sul concordato.
8. Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole della
maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. Ove siano
previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se
riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori
appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza
dei crediti ammessi alla classe medesima. I creditori possono
esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del
tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite
telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalita'
ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non
fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si
ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei
creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei
singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo
al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6,
non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza. Il concordato
approvato dai creditori e' obbligatorio per tutti i creditori
anteriori all'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al
deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 6,
ivi inclusi quelli di cui all'articolo 4-ter e quelli fatti valere
successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione
straordinaria ai sensi del comma 11, sono soddisfatti nella stessa
misura e con le stesse modalita' previste dal concordato.
9. Qualora la maggioranza di cui al comma 8 sia raggiunta, il
tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio.
Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario
straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di
ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo
n. 270. Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale,
anche sulla base dell'autorizzazione del Ministro delle attivita'
produttive di cui al comma 3, puo' ritenere priva di effetto la
mancata approvazione del concordato da parte di una o piu' classi di
creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la
proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi
dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura
non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente
praticabili.
10. La sentenza che approva o rigetta il concordato e'
provvisoriamente esecutiva ed e' pubblicata a norma dell'articolo 17
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. E' ammesso appello da parte
dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario
straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione.
L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva.
11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il
passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato .
Art. 4-ter.
Accertamento del passivo
1. L'accertamento del passivo e' improntato a criteri di massima
celerita' e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati,
sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di
cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 6.
2. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in
cancelleria dello stato passivo con le modalita' di cui all'articolo
4-bis, comma 6, secondo periodo.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che
dichiara esecutivo lo stato passivo e' proposta con reclamo al
tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto,
entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il
tribunale decide con decreto in camera di consiglio .
Art. 5.
Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo
1. Il Ministro delle attivita' produttive, dopo la dichiarazione
dello stato di insolvenza , puo' autorizzare operazioni di cessione
e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa
richieste dal commissario straordinario qualora siano
finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.
2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il
commissario straordinario richiede al Ministro delle attivita'
produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle
categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della
continuita' dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo.
2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e' necessaria per
gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore
individuale sia inferiore a 250.000 euro .
Art. 6.
Azioni revocatorie
1. Il commissario straordinario puo' proporre le azioni revocatorie
previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo
l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione,
purche' funzionali, nell'interesse dei creditori , al
raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.
Art. 7.
Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima
trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti
elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunita'
europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come
modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile
2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto
comunitario, il Ministro delle attivita' produttive autorizza
l'esecuzione del programma di ristrutturazione , di intesa con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si
applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto
compatibili .
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.