Legge 10 gennaio 2004, n. 22
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 19
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dellUzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui allarticolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 30 della Convenzione stessa.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.