Legge 10 gennaio 2004, n. 17
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo tra lOrganizzazione delle Nazioni Unite per leducazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente lAccademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l8 dicembre 1998.
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo VII, comma 1, dellAccordo stesso.
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in 1.550.000 euro per lanno 2003, in 1.808.000 euro per lanno 2004 ed in 2.325.000 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalla presente
legge, anche ai fini dellapplicazione degli articoli 11, comma 3,
lettera i-quater), e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.