Legge 9 gennaio 2004, n. 6
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004
FINALITÀ DELLA LEGGE
1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nellespletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:
«Capo I. Dellamministrazione
di sostegno.
Art. 404. (Amministrazione di sostegno).
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere
assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare
del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Art. 405. (Decreto di nomina dellamministratore
di sostegno. Durata dellincarico e relativa pubblicità).
Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta alla nomina dellamministratore di sostegno
con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti
indicati nellarticolo 406.
Il decreto che riguarda un minore
non emancipato può essere emesso solo nellultimo anno della
sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui
la maggiore età è raggiunta.
Se linteressato è un
interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione
della sentenza di revoca dellinterdizione o dellinabilitazione.
Qualora ne sussista la necessità, il giudice
tutelare adotta anche dufficio i provvedimenti urgenti per la cura
della persona interessata e per la conservazione e lamministrazione
del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore
di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dellamministratore
di sostegno deve contenere lindicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dellamministratore di sostegno;
2) della durata
dellincarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) delloggetto
dellincarico e degli atti che lamministratore di sostegno ha
il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti
che il beneficiario può compiere solo con lassistenza dellamministratore
di sostegno;
5) dei limiti,
anche periodici, delle spese che lamministratore di sostegno può
sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può
avere la disponibilità;
6) della periodicità
con cui lamministratore di sostegno deve riferire al giudice circa
lattività svolta e le condizioni di vita personale e sociale
del beneficiario.
Se la durata dellincarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche dufficio prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dellamministrazione
di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto
dal giudice tutelare nel corso dellamministrazione di sostegno devono
essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nellapposito
registro.
Il decreto di apertura dellamministrazione
di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci
giorni, allufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine
allatto di nascita del beneficiario. Se la durata dellincarico
è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla
scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale
di proroga.
Art. 406. (Soggetti). Il ricorso per listituzione dellamministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nellarticolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta
o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente allistanza
di revoca dellinterdizione o dellinabilitazione davanti al
giudice competente per questultima.
I responsabili dei servizi sanitari
e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona,
ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna lapertura del
procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al
giudice tutelare il ricorso di cui allarticolo 407 o a fornirne comunque
notizia al pubblico ministero.
Art. 407. (Procedimento). Il ricorso per listituzione dellamministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dellamministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente
la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel
luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli
interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle
richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte
le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui allarticolo
406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone
altresì, anche dufficio, gli accertamenti di natura medica
e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare può, in
ogni tempo, modificare o integrare, anche dufficio, le decisioni
assunte con il decreto di nomina dellamministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di
nomina dellamministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.
Art. 408. (Scelta dellamministratore di sostegno). La scelta dellamministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Lamministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma
possono essere revocate dallautore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni
di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati
che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa
lopportunità, e nel caso di designazione dellinteressato
quando ricorrano gravi motivi, può chiamare allincarico di
amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti
di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che
questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso lufficio
del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà
previste nel presente capo.
Art. 409. (Effetti dellamministrazione di sostegno). Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o lassistenza necessaria dellamministratore di sostegno.
Il beneficiario dellamministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Art. 410. (Doveri dellamministratore di sostegno). Nello svolgimento dei suoi compiti lamministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
Lamministratore di sostegno
deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere
nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario
stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza
nel perseguire linteresse o nel soddisfare i bisogni o le richieste
del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di
cui allarticolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta
con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
Lamministratore di sostegno
non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre
dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito
dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai
discendenti.
Art. 411. (Norme applicabili allamministrazione di sostegno). Si applicano allamministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
Allamministratore di sostegno
si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni
testamentarie e le convenzioni in favore dellamministratore di sostegno
che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia
coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui
stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento
con il quale nomina lamministratore di sostegno, o successivamente,
può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti
da disposizioni di legge per linterdetto o linabilitato, si
estendano al beneficiario dellamministrazione di sostegno, avuto
riguardo allinteresse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette
disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a
seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario
direttamente.
Art. 412. (Atti compiuti dal beneficiario o dallamministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). Gli atti compiuti dallamministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto alloggetto dellincarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dellamministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati
su istanza dellamministratore di sostegno, del beneficiario, o dei
suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario
in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto
che istituisce lamministrazione di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono
nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è
cessato lo stato di sottoposizione allamministrazione di sostegno.
Art. 413. (Revoca dellamministrazione di sostegno). Quando il beneficiario, lamministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui allarticolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dellamministrazione di sostegno, o per la sostituzione dellamministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
Listanza è comunicata
al beneficiario ed allamministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto
motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni
mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresì,
anche dufficio, alla dichiarazione di cessazione dellamministrazione
di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena
tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere
giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero,
affinchè vi provveda. In questo caso lamministrazione di sostegno
cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dellarticolo
419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».
2. Allarticolo 388 del codice
civile le parole: «prima dellapprovazione» sono sostituite
dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dallapprovazione».
3. Dallapplicazione della disposizione
di cui allarticolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1,
non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dellarticolo 414 sono inserite le seguenti parole:
«Capo II. Della interdizione, della
inabilitazione e della incapacità naturale».
2. Larticolo 414 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 414. (Persone che possono
essere interdette). Il maggiore di età e il minore emancipato,
i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente
che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti
quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».
1. Nel primo comma dellarticolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».
1. Allarticolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare lamministrazione di sostegno, il giudice, dufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per linterdizione o per linabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dellarticolo 405».
1. Il terzo comma dellarticolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Nella scelta del tutore dellinterdetto e del curatore dellinabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea allincarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nellarticolo 408».
1. Allarticolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».
1. Allarticolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:
«Nella sentenza che pronuncia linterdizione o linabilitazione, o in successivi provvedimenti dellautorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dallinterdetto senza lintervento ovvero con lassistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti lordinaria amministrazione possano essere compiuti dallinabilitato senza lassistenza del curatore».
1. Allarticolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se nel corso del giudizio per la revoca dellinterdizione o dellinabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dallamministratore di sostegno, il tribunale, dufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».
1. Larticolo 39 delle disposizioni per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.
NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI
1. Larticolo 44 delle disposizioni per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e lamministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dellamministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».
1. Dopo larticolo 46 delle disposizioni per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:
«Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti
relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice
non sono soggetti allobbligo di registrazione e sono esenti dal contributo
unificato previsto dallarticolo 9 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
2. Allonere derivante dallattuazione
del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dallanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Larticolo 47 delle disposizioni per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 47. Presso lufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».
1. Dopo larticolo 49 delle disposizioni per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:
«Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni
di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare
a cura del cancelliere:
1) la data e gli estremi
essenziali del provvedimento che dispone lamministrazione di sostegno,
e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa,
compresi quelli emanati in via durgenza ai sensi dellarticolo
405 del codice;
2) le complete
generalità della persona beneficiaria;
3) le complete
generalità dellamministratore di sostegno o del legale rappresentante
del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona
fisica;
4) la data
e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura
dellamministrazione di sostegno».
1. Allarticolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno».
1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dellinabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dellinabilitazione e dellamministrazione di sostegno».
2. Dopo larticolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare
è ammesso reclamo alla corte dappello a norma dellarticolo
739.
Contro il decreto della corte dappello
pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso
per cassazione».
1. Allarticolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano lamministrazione di sostegno».
2. Allarticolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi allamministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».
3. Allarticolo 25, comma 1,
lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine,
le parole: «, nonchè ai decreti che istituiscono, modificano
o revocano lamministrazione di sostegno».
4. Allarticolo 26, comma 1,
lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine,
le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano lamministrazione
di sostegno, salvo che siano stati revocati;».
1. Nellarticolo 92, primo comma, dellordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per ladozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».
1. La presente legge entra in vigore
dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.