Legge 9 gennaio 2004, n. 4
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004
(Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dellarticolo 3 della Costituzione.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
(Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dellarticolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per laccessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.
(Obblighi per laccessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, per lacquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui allarticolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dellofferta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o leventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui allarticolo
3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti
per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è
previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti
dal decreto di cui allarticolo 11. I contratti in essere alla data
di entrata in vigore del decreto di cui allarticolo 11, in caso di
rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità,
alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti
di accessibilità, con lobiettivo di realizzare tale adeguamento
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici
a soggetti privati per lacquisto di beni e servizi informatici destinati
allutilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche
per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata
alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità
stabiliti dal decreto di cui allarticolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati
pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware
e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità,
anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente
svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui allarticolo
13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono
allattuazione del comma 4, nellambito delle disponibilità
di bilancio.
(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nellambito delle disponibilità di bilancio.
(Verifica dellaccessibilità su richiesta)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per linnovazione e le tecnologie valuta su richiesta laccessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui allarticolo 3.
2. Con il regolamento di cui allarticolo 10 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b)
i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi delloperazione;
c)
il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito
dellaccessibilità;
d)
le modalità con cui può essere verificato il permanere del
requisito stesso.
(Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per linnovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione di cui allarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dallarticolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dellattuazione della presente legge;
b)
vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni
della presente legge;
c)
indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i
requisiti tecnici indicati dal decreto di cui allarticolo 11, si
sono anche meritoriamente distinti per limpegno nel perseguire le
finalità indicate dalla presente legge;
d)
promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione
delle tecnologie assistive e per laccessibilità;
e)
promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, lerogazione di finanziamenti finalizzati
alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti
informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti
di ricerca nel campo dellinnovazione tecnologica per la vita indipendente
e le pari opportunità dei disabili;
f)
favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze
e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori
competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche,
operatori economici e fornitori di hardware e software, anche
per la proposta di nuove iniziative;
g)
promuove, di concerto con i Ministeri dellistruzione, delluniversità
e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative
per favorire laccessibilità alle opere multimediali, anche
attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento
delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle
sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri
interessati, le regole tecniche per laccessibilità alle opere
multimediali;
h)
definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità
delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici,
nonchè lintroduzione delle problematiche relative allaccessibilità
nei programmi di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sullattuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.
(Formazione)
1. Le amministrazioni di cui allarticolo 3, comma 1, nellambito delle attività di cui al comma 4 dellarticolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nellambito delle attività per lalfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui allarticolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative allaccessibilità e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di
cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui allarticolo
3, comma 1, nellambito delle disponibilità di bilancio, predispongono
corsi di aggiornamento professionale sullaccessibilità.
(Responsabilità)
1. Linosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.
(Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per laccessibilità;
b)
i contenuti di cui allarticolo 6, comma 2;
c)
i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota laccessibilità
dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
d)
i controlli esercitabili sui soggetti di cui allarticolo 3, comma
1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e dintesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 11.
(Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per linnovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal regolamento di cui allarticolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per laccessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dellaccessibilità dei siti INTERNET, nonchè i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
(Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui allarticolo 10 e il decreto di cui allarticolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sullaccessibilità dellUnione europea, nonchè nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui allarticolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.