Legge 29 dicembre 2003, n. 382
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004 - Supplemento Ordinario n. 12
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo euromediterraneo che istituisce unassociazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba dEgitto, dallaltra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 92 dellAccordo stesso.
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 9.490 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.