Legge 24 dicembre 2003, n. 378
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004
(Finalità)
1. La presente legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza delleconomia rurale tradizionale.
2. Ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, le diverse tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, presenti sul territorio nazionale, sono individuate, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dellambiente e della tutela del territorio, su proposta delle regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono definiti altresì i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera a), con riferimento anche a modalità e tecniche costruttive coerenti con i princìpi dellarchitettura bioecologica.
(Programmazione)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nellambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, possono individuare, sentita la competente Soprintendenza per i beni e le attività culturali, gli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi dellarticolo 1, presenti nel proprio territorio e possono provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norma triennali, redatti sulla base dei seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui allarticolo 1, al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole;
b) previsione di incentivi volti alla conservazione delloriginaria destinazione duso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e allinsediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.
2. I programmi di cui al comma 1 devono altresì individuare le modalità di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari e definire le forme di verifica sullattuazione degli interventi stessi e sullutilizzo delle risorse del Fondo di cui allarticolo 3.
3. Lapprovazione dei programmi
di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere al riparto
delle risorse del Fondo di cui allarticolo 3.
4. Ai fini dellapprovazione
dei programmi di cui al comma 1, e della ripartizione delle relative risorse
finanziarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono
le forme di concertazione con gli enti locali interessati e tengono conto
del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attività culturali,
dellambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole
e forestali.
(Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dellarchitettura rurale)
1. Al fine di contribuire allattuazione dei programmi di cui allarticolo 2, presso il Ministero delleconomia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dellarchitettura rurale.
2. Le risorse assegnate annualmente
al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro delleconomia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui allarticolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente
alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente
approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto
alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province
autonome medesime.
3. Con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, di concerto con i Ministri dellambiente e della
tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e delle
politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate
al Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2.
4. Per gli anni 2003, 2004 e 2005,
la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 8 milioni
di euro annui. A decorrere dallanno 2006, al finanziamento del Fondo
si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
(Procedure)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gestiscono le quote del Fondo di cui allarticolo 3 loro assegnate unitamente alle risorse proprie e alle risorse di cui allarticolo 5 e concedono contributi a soggetti proprietari o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, di cui allarticolo 1, fino allimporto massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta secondo il relativo piano finanziario. I contributi sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi pubblici e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 41 e 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. La concessione dei contributi è
comunque subordinata alla stipula di unapposita convenzione che prevede,
tra laltro, la non trasferibilità degli immobili per almeno
un decennio, lavvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione
delle opere, la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore
dei lavori e sottoscritto dal proprietario, la possibilità di revoca
dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data
del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti
in difformità rispetto ai progetti approvati.
3. Per i beni immobili dichiarati
di interesse particolarmente importante ai sensi dellarticolo 6,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in tema
di tutela dei beni culturali.
(Sponsorizzazioni)
1. Allattuazione dei programmi di cui allarticolo 2 concorrono anche i proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali, finalizzati alla tutela e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale ricadenti sul territorio regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti proventi integrano le risorse che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano decidono di riservare alla tutela e alla valorizzazione delle tipologie di architettura rurale.
(Disposizioni finanziarie)
1. Allonere derivante dallarticolo 3, comma 4, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, laccantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 6.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, laccantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.