Legge 24 Dicembre 2003, n. 368
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta,
lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei
rifiuti radioattivi"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento
e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 Gennaio 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art.1
Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come
definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei
materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla
disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di
ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto
delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e
dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del
1995, e' effettuata presso il Deposito nazionale, riservato ai
soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa
militare di proprieta' dello Stato. Il sito, in relazione alle
caratteristiche geomorfologiche del terreno, e' individuato entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui
all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del
medesimo articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo
precedente, l'individuazione definitiva del sito e' adottata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalita'
di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del
Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui al comma 1 ,
opera di pubblica utilita', dichiarata indifferibile ed urgente, che
dovra' essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale
di cui al comma 1 , ivi incluse le procedure espropriative, sono
utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la
gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre
strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione
dello sviluppo del territorio.
4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la
progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma
1 e le attivita' di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate
dalla SOGIN S.p.a. attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento
dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva
dello stesso e' affidata in concessione.
4-bis La validazione del sito e' effettuata, entro un anno dalla
data di individuazione del sito medesimo, dal Consiglio dei Ministri,
sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, previo parere dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) .
Art. 2.
Attuazione degli interventi
1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative
necessari per la realizzazione del Deposito nazionale di cui
all'articolo 1, comma 1 , il Presidente del Consiglio dei Ministri
nomina un Commissario straordinario il quale, in deroga alla
normativa vigente, provvede:
a) (lettera soppressa);
b) (lettera soppressa);
c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi
le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi
derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e
della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono
essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per
la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato
all'articolo 1, comma 4;
d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito
nazionale;
e) alle procedure espropriative;
f) all'approvazione dei progetti;
g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito
nazionale.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 e' autorizzato,
inoltre, ad adottare, con le modalita' ed i poteri di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in
sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli
atti di qualsiasi natura necessari alla progettazione,
all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito
nazionale di cui all'articolo 1, comma 1. Sono fatte salve le
competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
in materia di valutazione di impatto ambientale in conformita' a
quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
Sono, altresi', fatte salve le competenze dell'APAT, che si esprime
entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri,
secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto
applicabile.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta
vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi
del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario
straordinario. La predetta Commissione e' composta da diciannove
esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica di
cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui
uno con funzioni di presidente, due dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, due dal Ministro delle attivita'
produttive uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal
Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno uno dal Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui
due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali, uno
dall'ENEA, uno dal CNR e uno dall'APAT. Il Commissario straordinario
si avvale, altresi', di una struttura di supporto individuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi
dell'articolo 5, comma 3 .
Art. 3.
Allocazione dei rifiuti radioattivi
1. Nel Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1 ,
sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi
di III categoria ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei
rifiuti radioattivi e' effettuato presso il Deposito nazionale,
previo trasferimento in condizioni di sicurezza. Fino alla data
della messa in esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il
condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonche' la messa in
sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al
fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere
trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre
strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attivita'
produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del supporto
operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio
dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per la messa in
sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le
procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta
eccezione per quelle previste dall'articolo 1, comma 3, primo
periodo.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' vietata l'esportazione definitiva
dei materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi
dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa
comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di
III categoria e' autorizzata ai fini del loro trattamento e
riprocessamento .
Art. 4.
Misure compensative e informazione
1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al
definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che
ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile
nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale
di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al
territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione
dei rifiuti radioattivi.
1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del
comma 1 e' definito mediante la determinazione di un'aliquota della
componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per
ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo e' assegnato
annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica sulla base delle stime di inventario
radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta
dell'APAT, valutata la pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito,
per ciascun territorio, in pari misura fra il comune e la provincia
che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile
nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale
di cui all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione
dei rifiuti radioattivi il contributo e' assegnato in misura del 20
per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il
Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo
confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura
del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della
provincia.
2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di
informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi .
Art. 5.
Disposizioni di carattere finanziario
1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del
Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le
prime misure di intervento territoriale e' autorizzata la spesa di
500.000 euro per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle attivita' produttive.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo
2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1
del presente articolo, e' istituita apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.