Legge 11 dicembre 2003, n. 364
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2004
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000.
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.
ART. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2003, di euro 185.425 per l'anno 2004 e di euro 210.000 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)