Legge 24 dicembre 2003, n. 363
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2004
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dellambiente.
GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
(Aree sciabili attrezzate)
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza
degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica
delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente
di altri sport della neve, nonchè le aree interdette, anche temporaneamente,
alla pratica dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono
individuate dalle regioni. Lindividuazione da parte delle regioni
equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di
servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della
relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.
4. Allinterno delle aree di
cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti
di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non
si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare,
a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le
aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni
dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti
di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
5. Allinterno delle aree di
cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci
impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare
alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark).
Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni
dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle
evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro
che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dellarticolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno lobbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante lutilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresì obbligati
ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste
in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria
o di pronto soccorso, fornendo annualmente allente regionale competente
in materia lelenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste
da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi.
I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della
salute a fini scientifici e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca
reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma
2 comporta lapplicazione della sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
(Responsabilità civile dei gestori)
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dellesercizio delle piste e non possono consentirne lapertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione alluso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato
allobbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni
per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del
contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già
rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione,
qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)
1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nellesercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dallanno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, dintesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle
risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente
in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla
diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica
e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa
apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle
scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalità
indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili
attrezzate di cui allarticolo 2 di esporre documenti relativi alle
classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta
previste dalla presente legge, garantendone unadeguata visibilità.
(Segnaletica)
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dellapporto dellEnte nazionale italiano di unificazione, determina lapposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.
(Manutenzione e innevamento programmato)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dellarticolo 2 provvedono allordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive
condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni
presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri
pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve
essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura
della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, allinizio
della pista, nonchè presso le stazioni di valle degli impianti di
trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lente competente o, in
via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dellautorizzazione.
4. Il gestore ha lobbligo di
chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che
il fatto costituisca reato, la violazione dellobbligo di cui al presente
comma comporta lapplicazione della sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al
comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle
aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento
delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per lanno
2003. A decorrere dallanno 2004 si provvede ai sensi dellarticolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto
di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo
criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le
modalità e i criteri per lassegnazione e lerogazione
dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di
5.000.000 di euro per lanno 2003, interviene a sostegno delleconomia
turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti
a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni
di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili,
con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli
impianti di innevamento artificiale. A decorrere dallanno 2004 si
provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti
sono concessi nel limite del 70 per cento dellammontare complessivo
dellintervento ammesso a contributo. Lefficacia delle disposizioni
del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione
alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di
erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati
con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività
produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)
1. Nellesercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione
delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente
organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche
dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità
di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione
e i controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per
la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche
di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi
protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi
alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dellautorità
giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi
1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2005.
(Velocità)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per lincolumità altrui.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
(Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non
fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi
senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti
gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini
di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza
di un infortunato con mezzi idonei.
(Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dellarticolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta lassistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, lavvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
(Transito e risalita)
1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci
deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto allarticolo
16, comma 3.
3. In occasione di gare è vietato
agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara
o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli
sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa
autorizzazione del gestore dellarea sciabile attrezzata o, in mancanza
di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque
avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza
degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge,
nonchè quelle adottate dal gestore dellarea sciabile attrezzata.
(Mezzi meccanici)
1. È inibito ai mezzi meccanici lutilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio
e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo
fuori dallorario di apertura, salvo i casi di necessità e
urgenza e, comunque, con lutilizzo di appositi congegni di segnaletica
luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al
comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio
e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la
loro agevole e rapida circolazione.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Le regioni determinano lammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
(Snowboard)
1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
(Soggetti competenti per il controllo)
1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, lArma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonchè i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dellosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui allarticolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.
(Adeguamento alle disposizioni della legge)
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
2. Dalle disposizioni dellarticolo
2, comma 3, nonchè degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1,
non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali
che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità
di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.
3. Le norme della presente legge si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e
le relative norme di attuazione.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dallanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Allonere derivante dallattuazione
dellarticolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per lanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.