Indici  delle leggi
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Legge 24 dicembre 2003, n. 360

"Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della citta' di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2003 



ART. 1.
(Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005).

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale che si svolgerà ad Aichi dal 25 marzo al 25 settembre 2005 (Expo 2005).

2. Per le finalità previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 243.980 per l'anno 2003, di euro 5.082.940 per l'anno 2004 e di euro 6.146.440 per l'anno 2005.

ART. 2.
(Commissariato generale).

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Aichi del 2005.

2. Il Commissariato di cui al comma 1 cessa di essere operante entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione, successivamente alla presentazione del rendiconto finale delle spese di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Al Commissariato di cui al comma 1 sono preposti un Commissario generale e un Segretario generale.

ART. 3.
(Commissario generale).

1. Il Commissario generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Aichi del 2005 è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva ai sensi del regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893.

3. Il Commissario generale, direttamente o per tramite del Segretario generale o del direttore amministrativo-contabile, gestisce i fondi assegnati al Commissariato generale di cui all'articolo 2.

4. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Commissario generale è autorizzato a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

5. Il Commissario generale cessa dai suoi compiti entro i sei mesi successivi alla data di chiusura dell'Esposizione, dopo la presentazione del rendiconto finale delle spese di cui all'articolo 4, comma 2.

ART. 4.
(Termini e modalità di presentazione del preventivo di spesa e del rendiconto finale).

1. Il Commissario generale del Governo presenta al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese da effettuare, specificando le attività da compiere per la partecipazione italiana ed il relativo costo.

2. Entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione, il Commissario generale del Governo presenta al Ministero degli affari esteri il rendiconto finale delle spese sostenute. Dopo l'approvazione, il rendiconto è trasmesso dal Ministro degli affari esteri alle Commissioni parlamentari competenti.

ART. 5.
(Segretario generale).

1. Il Segretario generale del Commissariato è nominato tra i funzionari della carriera diplomatica, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

2. Il Segretario generale esercita le sue funzioni in raccordo con il Commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 6.
(Struttura di supporto del Commissario generale).

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario generale e il Segretario generale si avvalgono del supporto di:

a) un dirigente designato dal Ministero degli affari esteri o dal Ministero delle attività produttive, collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, con funzione di direttore amministrativo-contabile;

b) cinque unità di personale dipendente dal Ministero degli affari esteri ovvero dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti.

ART. 7.
(Collaborazione con la Fondazione "Italia in Giappone 2001").

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissariato generale può avvalersi del supporto della Fondazione "Italia in Giappone 2001", di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 252.

2. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 90.000 per l'anno 2003, di euro 346.500 per l'anno 2004 e di euro 353.500 per l'anno 2005.

ART. 8.
(Incarichi di consulenza).

1. Il Commissario generale è autorizzato, in Italia e all'estero, ad affidare incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati, nonché a stipulare contratti di collaborazione con personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità.

2. Gli incarichi ed i contratti di cui al comma 1 non sono rinnovabili e non possono superare il periodo di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 488.800 per l'anno 2004 e di euro 1.281.990 per l'anno 2005.

ART. 9.
(Trattamento economico).

1. Il Commissario generale, se dipendente delle pubbliche amministrazioni, il Segretario generale e il direttore amministrativo-contabile sono collocati per la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita l'indennità spettante al Commissario generale, al Segretario generale e al direttore amministrativo-contabile per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dalla data di conferimento dell'incarico. Essa non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo nelle sue varie fasi. Tale indennità, che non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, si aggiunge per il Segretario generale ed il direttore amministrativo-contabile alle competenze stipendiali di base metropolitane.

3. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto ai soggetti di cui al comma 1 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti.

4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 722.200 per l'anno 2004, di euro 514.200 per l'anno 2005 e di euro 137.300 per l'anno 2006.

ART. 10.
(Collegio dei revisori dei conti).

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro delle attività produttive.

2. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 33.000 per l'anno 2004, di euro 59.940 per l'anno 2005 e di euro 8.250 per l'anno 2006.

ART. 11.
(Candidatura della città di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008).

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 2.000.000 per l'anno 2004 per le operazioni promozionali, anche collegate all'informazione, della candidatura di Trieste a città ospitante dell'Esposizione riconosciuta 2008, nonché di sostegno alle attività del Bureau international des expositions (BIE).

ART. 12.
(Deroga all'articolo 26 della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000 per l'anno 2004 per contribuire alla costituzione da parte del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle proprie competenze, di fondazioni che hanno per scopo la promozione dell'immagine dell'Italia nel Mondo, anche in deroga all'articolo 26, comma 1, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

ART. 13.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari complessivamente ad euro 333.980 per l'anno 2003, ad euro 9.673.440 per l'anno 2004, ad euro 8.356.070 per l'anno 2005 e ad euro 145.550 per l'anno 2006, si provvede, quanto ad euro 333.980 per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto ad euro 9.673.440 per l'anno 2004, ad euro 8.356.070 per l'anno 2005 e ad euro 145.550 per l'anno 2006, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.