Legge 24 ottobre 2003, n. 324
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2003
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dellUzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999.
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallarticolo 9 dellAccordo stesso.
1. Per lattuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 48.125 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)