Legge 24 ottobre 2003, n. 323
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 179
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dallaltra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 100 dellAccordo stesso.
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.820 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)