Legge 24 ottobre 2003, n. 321
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2003
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dellunità per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di Intesa di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo VIII dello stesso Memorandum.
1. È istituito presso il Ministero della difesa il Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale.
2. Nel Registro di cui al comma 1
è iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito
a servizio governativo non commerciale, il cui personale non è ad
ordinamento militare.
3. Le unità ed i mezzi navali,
iscritti nel Registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal
tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dellemblema
araldico della Repubblica italiana.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede allemanazione delle norme di attuazione della presente legge.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)