Legge 6 novembre 2003, n. 313
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2003
1. Prima dellarticolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica:
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA».
2. Dopo larticolo 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserito il seguente Capo:
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LE EMITTENTI LOCALI
Art. 11-bis. - (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.
Art. 11-ter. - (Definizioni) 1. Ai
fini del presente Capo si intende:
a) per emittente
radiofonica e televisiva locale, ogni soggetto destinatario di autorizzazione
o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione allesercizio
della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
b) per
programma di informazione, il telegiornale, il giornale radio
e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a
rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione
ai temi dellattualità e della cronaca;
c) per
programma di comunicazione politica, ogni programma in cui
assuma carattere rilevante lesposizione di opinioni e valutazioni
politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque
consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito
nel corso di più trasmissioni.
Art. 11-quater. - (Tutela del pluralismo). 1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, lobiettività, limparzialità e lequità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.
2. Al fine di garantire la
parità di trattamento e limparzialità a tutti i soggetti
politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino
almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche
o televisive locali o dellascolto globale televisivo o radiofonico
di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice
di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della
Federazione nazionale della stampa italiana, dellOrdine nazionale
dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso
tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare
uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni
propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti
i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dellOrdine
nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
3. Il codice di autoregolamentazione
di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla
data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione
politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti
competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui allarticolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione
disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti
a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di
ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali
ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità
di costo tra gli stessi candidati.
4. La Federazione nazionale
della stampa italiana, lOrdine nazionale dei giornalisti, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma
2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso
allAutorità, che delibera entro il termine di quindici giorni
dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.
5. Entro i successivi trenta
giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione,
che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come
deliberato dallAutorità. Decorso tale termine senza che le
organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il
codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque
con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione
acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive
locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni.
Art. 11-quinquies. - (Vigilanza e poteri dellAutorità) 1. LAutorità vigila sul rispetto dei princìpi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui allarticolo 11-quater, nonchè delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dallAutorità medesima.
2. In caso di accertamento,
dufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati
ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso lAutorità,
di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione
di cui allarticolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari
e attuative di cui al comma 1, lAutorità adotta nei confronti
dellemittente ogni provvedimento, anche in via durgenza, idoneo
ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se
del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora
non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, lAutorità
può disporre la sospensione delle trasmissioni dellemittente
per un periodo massimo di trenta giorni.
3. LAutorità verifica
il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni
del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dellemittente
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.
4. I provvedimenti dellAutorità
di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi
di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi
dellarticolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile
al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.
Art. 11-sexies. - (Norme regolamentari e attuative
dellAutorità) 1. LAutorità adegua
le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del
presente Capo.
Art. 11-septies. - (Efficacia delle disposizioni
di cui al Capo I per le emittenti locali) 1. A decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dellarticolo
11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive
locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione
degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8».
3. Prima dellarticolo 12 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica:
DISPOSIZIONI FINALI».
1. Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dellarticolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dallarticolo 1 della presente legge, alla medesima legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dellarticolo 3 sono soppresse le parole: «o a pagamento»;
b)
il comma 5 dellarticolo 3 è abrogato;
c)
al comma 6 dellarticolo 3 sono soppresse le parole: «la denominazione
messaggio autogestito gratuito o messaggio autogestito
a pagamento e»;
d)
al comma 7 dellarticolo 3 è soppresso il secondo periodo;
e)
i commi 6 e 7 dellarticolo 4 sono abrogati;
f)
al comma 8 dellarticolo 4 sono soppresse le parole: «e locali»;
g)
allalinea del comma 4 dellarticolo 10, le parole: «da
3 a 7» sono sostituite dalle seguenti: « 3 e 4»;
h)
alla lettera a) del comma 4 dellarticolo 10 sono soppresse
le parole: «o a pagamento».
1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dellarticolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dallarticolo 1 della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui allarticolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dallarticolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.