Legge 23 ottobre 2003, n. 295
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2003
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo tra il Governo italiano e lOrganizzazione mondiale della sanità Ufficio regionale per lEuropa, firmato a Roma il 3 maggio 2002.
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 5 dellAccordo stesso.
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1.342.800 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)