Legge 27 ottobre 2003, n. 294
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2003
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)