Indici  delle leggi
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Legge 23 ottobre 2003, n. 293

"Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2003



ART. 1.

1. L'Istituto di studi politici "S. Pio V", con sede in Roma, di seguito denominato "Istituto", conservando la natura giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, è ente di ricerca non strumentale, dotandosi di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha la finalità di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.

2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:
a) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;
b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;
c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;
d) eroga premi per la ricerca.

3. Per la realizzazione dei suoi compiti, l'Istituto può stipulare accordi di partecipazione e convenzione con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività indicati al comma 1.

ART. 2.

1. L'Istituto è disciplinato da regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi della citata legge n. 168 del 1989, e successive modificazioni, concernenti anche l'organizzazione scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.

ART. 3.

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Istituto si avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.

2. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla voce "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43" sono aumentati di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, con riserva della predetta cifra a favore dell'Istituto.

3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.