Legge 15 ottobre 2003, n. 289
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2003
1. Allarticolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo», e le parole: «della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «dellevento»;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Lindennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte limporto minimo derivante dallapplicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dellente».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.