Legge 23 ottobre 2003, n. 287
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2003
ART. 1.
(Finanziamento straordinario).
1. Nella ricorrenza del VII centenario della sua fondazione, è concesso alla Università degli studi di Roma «La Sapienza» un contributo straordinario di 10.000.000 di euro per l'anno 2003.
ART. 2.
(Destinazione del finanziamento).
1. Il contributo di cui all'articolo 1 è destinato a concorrere:
a) a iniziative riguardanti l'organizzazione, anche in collaborazione con università od enti di ricerca italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio ed attività editoriali;
b) a iniziative riguardanti le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei, la storia delle organizzazioni studentesche, i rapporti tra università e società civile, aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline;
c) alla istituzione di borse di studio per studenti dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» particolarmente meritevoli;
d) al recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico, culturale dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», al recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tali materiali e per la loro eventuale esposizione al pubblico, nonché alla prosecuzione delle ricerche sulla storia dell'ateneo, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e alla pubblicazione dei risultati;
e) a iniziative artistiche, culturali, divulgative e didattiche, anche mediante concerti, mostre e altre manifestazioni anche promosse da organizzazioni studentesche, finalizzate alla valorizzazione del ruolo culturale e sociale dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
f) alla realizzazione di interventi edilizi e impiantistici destinati a migliorare qualitativamente e quantitativamente le infrastrutture didattiche dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza». A tali iniziative sarà destinata una quota percentuale del contributo straordinario di cui all'articolo 1 non inferiore al 50 per cento.
ART. 3.
(Comitato promotore).
1. È istituito un comitato promotore presieduto dal rettore dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» e composto altresí dal presidente della regione Lazio, dal presidente della provincia di Roma, dal sindaco di Roma, o da loro delegati, nonché da ulteriori otto componenti, di cui quattro nominati dal senato accademico e quattro dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza». Almeno due degli otto membri nominati dagli organi accademici devono essere studenti.
2. Nel rispetto delle destinazioni previste dall'articolo 2, il comitato promotore propone le iniziative da finanziare interamente o parzialmente mediante il contributo di cui all'articolo 1 e ne coordina l'attuazione.
3. Al termine delle celebrazioni il comitato promotore redige e approva una relazione conclusiva sulle iniziative svolte e sull'utilizzazione del contributo di cui all'articolo 1 e ne invia copia al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il comitato promotore può costituire un comitato d'onore che formula indirizzi generali per le iniziative celebrative del VII centenario della fondazione dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza».
5. Le celebrazioni sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
ART. 4.
(Disposizioni finanziarie).
1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferito al bilancio autonomo dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza».
2. Alla liquidazione e al pagamento delle spese provvede l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» secondo le norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, anche mediante procedure semplificate all'uopo adottate dal consiglio di amministrazione, fermo restando il controllo del collegio dei sindaci dell'ateneo.
3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2 entro il 31 dicembre 2003 sono versate in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
ART. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.