Legge 23 ottobre 2003, n. 286
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2003
(Istituzione dei Comitati degli italiani allestero)
1. In ogni circoscrizione consolare
ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nellelenco
aggiornato di cui allarticolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre
2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato
degli italiani allestero (COMITES), di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è organo di
rappresentanza degli italiani allestero nei rapporti con le rappresentanze
diplomatico-consolari.
3. In casi particolari, tenuto conto
delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti
nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana,
e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo e
con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono istituiti, anche
su richiesta del Comitato in carica, più Comitati allinterno
della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo
di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali
di competenza.
4. La rappresentanza diplomatico
consolare italiana informa le autorità locali dellistituzione
del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa
intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze
della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare
alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni
che attengono ai rapporti tra Stati.
5. La rappresentanza diplomatico
consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità
locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata,
con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.
(Compiti e funzioni del Comitato)
1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con lautorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonchè con enti, associazioni e comitati operanti nellambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, allassistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative.
2. Nellambito delle materie
di cui al comma 1, lautorità consolare e il Comitato assicurano
un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nellambito
della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle
province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonchè
da altre istituzioni e organismi.
3. Lautorità consolare
e il Comitato indicono riunioni congiunte per lesame di iniziative
e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità
italiana.
4. Nel rispetto delle norme previste
dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario,
al fine di favorire lintegrazione dei cittadini italiani nella società
locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale
italiana, nonchè per promuovere la diffusione della storia, della
tradizione e della lingua italiana, il Comitato:
a) coopera con lautorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;
b)
collabora con lautorità consolare ai fini dellosservanza
dei contratti di lavoro e dellerogazione delle provvidenze accordate
dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;
c)
segnala allautorità consolare del Paese ove il Comitato ha
sede le eventuali violazioni di norme dellordinamento locale, internazionale
e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo,
nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei
confronti delle parti sociali. Lautorità consolare riferisce
al Comitato la natura e lesito degli interventi esperiti a seguito
di tali segnalazioni;
d)
redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare
al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare
al bilancio preventivo di cui allarticolo 3;
e)
esprime pareri sulle iniziative che lautorità consolare intende
intraprendere nelle materie di cui al comma 1;
f) formula
proposte allautorità consolare nellambito delle materie
di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione
annuale;
g) esprime
parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate
richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono
attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore
della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni
ed alle province autonome;
h) esprime
parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi
accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.
5. Lautorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dellattività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.
6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.
(Bilancio del Comitato)
1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e alladempimento dei propri compiti con:
a) le rendite delleventuale patrimonio;
b)
i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
c)
gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
d)
gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e
dai privati;
e)
il ricavato di attività e di manifestazioni varie.
2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
3. Per essere ammesso a ricevere il
finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il Comitato
presenta al Ministero degli affari esteri, tramite lautorità
consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle
spese da sostenere per il proprio funzionamento nellanno successivo,
accompagnato dalla richiesta di finanziamento.
4. Il Comitato, entro quarantacinque
giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo,
certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato
e uno dallautorità consolare, scelti al di fuori del Comitato
stesso.
5. Sulle richieste di finanziamento
il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello
Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il
tramite dellautorità consolare competente.
6. In presenza dei presupposti di
cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre
dellanno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare
la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto
del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle
comunità italiane, dellestensione territoriale in cui agisce
il Comitato, nonchè della realtà socio-economica del Paese
in cui il Comitato opera.
7. I libri contabili e la relativa
documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti limpiego
dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti
pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità
consolare, per eventuali verifiche.
8. Nel caso di avvicendamento nelle
cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa
è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla
carica al nuovo titolare.
9. I bilanci del Comitato sono pubblici.
10. Per lattuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di 2.274.995 euro annui a decorrere
dal 2003.
(Sede e segreteria)
1. Lautorità consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede.
2. La segreteria del Comitato è
affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso.
3. Compatibilmente con le esigenze
di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può
avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare
le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato
privato regolato dalla normativa locale.
(Eleggibilità e composizione del Comitato)
1. Il Comitato è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dellanno precedente le elezioni, sulla base dellelenco aggiornato di cui allarticolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
2. Sono eleggibili i cittadini italiani
residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste
presentate, purchè iscritti nellelenco aggiornato di cui allarticolo
5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei
requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative.
La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una
sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più
liste, il candidato non è eleggibile.
3. Le liste elettorali sono composte
in modo da garantire le pari opportunità e una efficace rappresentazione
della comunità di riferimento.
4. Non sono eleggibili i dipendenti
dello Stato italiano che prestano servizio allestero, ivi compresi
il personale a contratto, nonchè coloro che detengono cariche istituzionali
e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili
gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività
scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori
e i legali rappresentanti dei comitati per lassistenza che ricevono
finanziamenti pubblici.
5. Le sedute del Comitato sono pubbliche.
La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei
resoconti sullalbo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione
locali.
6. Il capo dellufficio consolare,
o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del
Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì,
essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione
agli argomenti in esame.
7. I membri del Consiglio generale
degli italiani allestero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre
1989, n. 368, e successive modificazioni, hanno diritto di partecipare,
senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi
in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle
riunioni del Comitato.
(Comitato dei presidenti)
1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta lanno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.
2. Almeno una volta lanno in
ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dallambasciatore,
con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti
dei Comitati, per discutere i problemi della comunità italiana.
A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione
elettorale.
3. Le spese di viaggio per la partecipazione
dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico
dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.
4. Per lattuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di 226.000 euro annui a decorrere
dal 2004.
(Membri stranieri di origine italiana)
1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui allarticolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.
2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni
delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare
da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nellalbo dellautorità
consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità
ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana
complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun componente del Comitato
eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze
pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano
almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione
si procede successivamente alla elezione di cui allarticolo 11, comma
1.
(Durata in carica e decadenza dei componenti)
1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.
2. Qualora lelezione dei componenti
di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la
scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei
Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi
oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.
3. Con decreto dellautorità
consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti,
dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti
della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori
del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.
È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del
Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare
in cui era stato eletto.
4. Quando il numero dei membri del
Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dallautorità
consolare, che indìce nuove elezioni da svolgere entro sei mesi
dalla data di scioglimento. Lautorità consolare propone, altresì,
lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive
per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale
modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare
espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dellautorità
consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE,
dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.
(Validità delle deliberazioni)
1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
(Poteri e funzioni del presidente)
1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nellelezione del Comitato. Tale numero è determinato dalla somma del numero di voti riportati dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.
2. Le dimissioni del presidente sono
richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di
cui allarticolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato,
da individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione è
posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è
approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui
al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra
immediatamente nella carica di presidente.
3. Fatto salvo quanto previsto dallordinamento
locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca
il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per
iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero lautorità
consolare.
4. A decorrere dal rinnovo del CGIE
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la carica
di presidente del Comitato, eletto ai sensi della legge stessa, è
incompatibile con quella di componente del CGIE.
(Poteri e funzioni dellesecutivo)
1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dellesecutivo da eleggere.
2. Il presidente del Comitato fa parte
dellesecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più
votato dei membri dellesecutivo che svolge funzioni di vice-presidente
ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano
come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal
più anziano di età.
3. Lesecutivo istruisce le sessioni
del Comitato e opera secondo le sue direttive.
(Commissioni di lavoro)
1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dellufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.
(Elettorato attivo)
1. Hanno diritto di voto per lelezione del Comitato i cittadini italiani iscritti nellelenco aggiornato di cui allarticolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dellelettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
2. Lelenco di cui al comma 1 è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di attuazione di cui allarticolo 26. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per liscrizione nel predetto elenco.
(Sistema elettorale)
1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.
2. Lassegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 21 e 22.
(Indizione delle elezioni e liste elettorali)
1. Salvo quanto previsto dallarticolo 23, le elezioni sono indette dal capo dellufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, lindizione è effettuata entro trenta giorni dallemanazione del decreto di scioglimento.
2. Lindizione delle elezioni
è portata a conoscenza della collettività italiana mediante
affissione allalbo consolare, circolari informative e luso
di ogni altro mezzo di informazione.
3. Entro i trenta giorni successivi
alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati,
sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività
composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a
duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore
a cinquantamila.
4. I sottoscrittori devono essere
iscritti nellelenco aggiornato di cui allarticolo 5, comma
1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che compaiono
in più di una lista sono considerate nulle.
6. Per lattuazione del comma
2 è autorizzata la spesa di 1.675.371 euro per lanno 2003.
(Comitato elettorale circoscrizionale)
1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dellufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui allarticolo 26.
2. Scaduto il termine per la presentazione
delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un
comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dellufficio
o da un suo rappresentante.
3. Del comitato di cui al comma 2
non possono far parte i candidati.
4. I membri del comitato elettorale
circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nellambito
della circoscrizione, dal capo dellufficio consolare, su designazione
dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti
nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento
di cui allarticolo 26.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale
ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste
presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti
dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare lattività
dei seggi elettorali.
6. Le decisioni del comitato elettorale
circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti;
in caso di parità, prevale il voto del presidente.
(Stampa e invio del materiale elettorale)
1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, lufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.
2. Le schede sono di carta consistente
e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate
in ordine di presentazione.
3. Non oltre venti giorni prima della
data stabilita per le votazioni, lufficio consolare invia agli elettori
di cui allarticolo 13 il plico contenente il certificato elettorale,
la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante lindirizzo
dellufficio consolare competente; il plico contiene, altresì,
un foglio con le indicazioni delle modalità per lespressione
del voto e il testo della presente legge.
4. Un plico non può contenere
i documenti elettorali di più di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente
articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno
ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne
richiesta al capo dellufficio consolare; questi, allelettore
che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione
su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito
sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata
secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.
6. Una volta espresso il proprio voto
sulla scheda elettorale, lelettore introduce nellapposita busta
la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente
al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante lesercizio
del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente
la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono
non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. Sono considerate valide ai fini
dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro
le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.
8. I responsabili degli uffici consolari
provvedono allincenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza
del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al
comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito
verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.
9. Per lattuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di 10.257.100 euro per lanno
2003.
(Espressione del voto)
1. Lelettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nellambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.
2. Il voto è nullo se non è
espresso sullapposita scheda o se presenta segni di riconoscimento
dellidentità dellelettore.
3. Il voto di preferenza è
espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto
o con lindicazione del nome stesso.
4. Lindicazione di una o più
preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista
anche se non sia stato espresso il voto di lista.
5. Se il voto è espresso a
favore di più di una lista con lindicazione di più
preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il
voto medesimo è nullo.
(Costituzione dei seggi elettorali)
1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale,
almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi
elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è
scelto, prima dellinsediamento, dal presidente; funge da vicepresidente
il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto,
oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero
non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono nominati tra
gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal
comitato elettorale circoscrizionale, nellambito delle designazioni
effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, dufficio.
4. Quando uno scrutatore è
assente allatto dellinsediamento del seggio, il presidente
nomina scrutatore uno degli elettori.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari
e agli scrutatori spetta unindennità stabilita con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze.
6. Per lattuazione dei commi
1 e 5 è autorizzata, per lanno 2003, rispettivamente la spesa
di 516.457 euro e di 775.000 euro.
(Operazioni di scrutinio)
1. Lassegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalità delle operazioni
di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate
dallarticolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Per ogni caso non disciplinato
dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale
procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente
non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonchè
le contestazioni e i reclami presentati, decide sullassegnazione
dei voti stessi.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui
al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare
le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo
dichiarate nulle.
(Ripartizione dei seggi)
1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.
2. Per quoziente elettorale si intende
il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti
alle liste che hanno riportato i maggiori resti.
(Proclamazione degli eletti)
1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
2. La comunicazione dellavvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dallarticolo 15, comma 2.
(Comitati non elettivi. Contributi)
1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere allelezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui allarticolo 1.
2. I membri dei Comitati di cui al
comma 1 sono nominati dallautorità consolare, sentiti i componenti
del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella
circoscrizione.
3. Lautorità consolare
di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani
può istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in
conformità alle disposizioni di cui allarticolo 2. Tali Comitati
sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti
della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente,
in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti.
4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e
3 si applicano le disposizioni di cui allarticolo 5, comma 6.
5. Il Ministro degli affari esteri,
su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti
ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalità e nei limiti previsti
dallarticolo 3 per i Comitati eletti.
(Soluzione delle controversie)
1. Per la soluzione delle controversie relative allapplicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita lautorità consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.
(Disposizione transitoria)
1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino allindizione delle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.
(Regolamento di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, pari a 15.498.923 euro per lanno 2003 e a 2.500.995 euro annui a decorrere dallanno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per lanno 2003 e a 2.274.995 euro annui a decorrere dallanno 2004, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a 8.223.928 euro per lanno 2003 e a 226.000 euro annui a decorrere dallanno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Gli stanziamenti necessari a fare
fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati
sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione
dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Disposizioni abrogative)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, e la legge 5 luglio 1990, n. 172.