Indici  delle leggi
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Legge 13 ottobre 2003, n. 281

"Concessione di un contributo all’Agenzia mondiale antidoping"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2003


Art. 1.

    1. Al fine di contribuire alla promozione della lotta al doping il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato al pagamento del contributo annuale alla fondazione internazionale «Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA)», organizzazione non governativa costituita dal Comitato olimpico internazionale, con sede a Montreal (Canada).

    2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 1.102.000 euro per l’anno 2003 e 597.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.