Legge 17 Ottobre 2003, n. 280
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di
giustizia sportiva"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 Ottobre 2003
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 agosto 2003,
n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Restano salvi gli effetti prodottisi
fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dellarticolo
3, comma 5, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220.
3. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 Ottobre
2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Principi generali
1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento
sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo
internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della
Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi
i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di
situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
Art. 2.
Autonomia dell'ordinamento sportivo
1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata
all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad
oggetto:
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari,
organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e
delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto
svolgimento delle attivita' sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e
l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari
sportive;
c) (lettera soppressa);
d) (lettera soppressa).
2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni,
gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le
previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico
nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli
articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli
organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di
evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento
delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai
concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le
societa' calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo
1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da
una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di
controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente
comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile.
Art. 3.
Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria
1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la
giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra
societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad
oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle
Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia
dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e'
fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole
compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato
olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui
all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui
all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per
l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo
regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di
competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con
sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti
dell'articolo 23-bis della stessa legge.
4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi
in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale
amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 e' sospesa fino
alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale
amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, cui la
parte interessata puo' riproporre il ricorso e l'istanza cautelare
entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e ridotto alla meta'.
5. (comma soppresso).
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.