Legge 24 Settembre 2003, n. 268
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del
comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche
e dallemergenza diossina nella Campania"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 Settembre 2003
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24
luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto
agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dallemergenza
diossina nella Campania, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 Settembre
2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali
1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarieta'
nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle
imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole
di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamita'
naturali e dalle avversita' atmosferiche eccezionali del primo
semestre 2003, ivi incluse quelle previste dai commi 3 e 4, sono
autorizzati:
a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro
quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.
166;
b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni. di euro
quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relative al Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno
2003 a favore del citato Fondo di solidarieta' nazionale; al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di solidarieta'
nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le
calamita' naturali e per le avversita' atmosferiche eccezionali del
2003, in presenza di danni alle produzioni vegetali, ai fini
dell'accertamento dell'incidenza del danno stesso sulla produzione
lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.
3. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
possono essere concessi fmanziamenti decennali, con preammortamento
triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e
finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre
2003. Il concorso pubblico negli interessi e' limitato fino a 13.000
euro per impresa; puo' essere concesso anche in forma attualizzata,
dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'Istituto di credito
che ha erogato il finanziamento; e' concesso, a richiesta
dell'interessato, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
assegnate a ogni singola regione ed e' alternativo alla concessione
del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
della citata legge n. 185 del 1992.
4. Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.
185, per le calamita' naturali nel 2003 devono essere presentate agli
enti territoriali competenti entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di declaratoria delle avversita' atmosferiche.
Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a),
della citata legge n. 185 del 1992 e' stabilito in 75.000 euro per
impresa agricola.
4-bis. Tenuto conto delle caratteristiche di complementarieta' ed
integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN),
entro trenta giorni dal completamento delle attivita' di collaudo, i
beni mobili, immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito
del progetto «TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per
la gestione integrata del territorio», di cui all'articolo 6, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come
modificato dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono
acquisiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 1-bis
Fondo per il risparmio idrico ed energetico
1. Nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero
delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi
dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' attivata
una specifica linea di finanziamento, denominata «Fondo per il
risparmio idrico ed energetico», avente come finalita' il sostegno di
investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e
il risparmio energetico in agricoltura.
2. Le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi, in
coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
in agricoltura, nonche' i requisiti minimi in termini di risparmio
idrico degli impianti ammessi a contributo, sono definiti con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche
agricole e forestali.
3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1:
a) gli stanziamenti assegnati ad unita' previsionali di base del
Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 93,
comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) le disponibilita' finanziarie accertate a decorrere dal
1° gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n.
910, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al
presente articolo.
Art. 2.
Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina
nella regione Campania
1. Gli animali delle specie bovina, bufalina e ovina
abbattuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 in seguito a
disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali
stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilita' per il
proseguimento dei cicli produttivi, nonche' i prodotti
ottenuti che presentano contenuto di diossine superiore al
limite di legge, sono sequestrati, denaturati mediante
colorazione per impedirne la reimmissione in commercio,
depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati
dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad
opera di ditte iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non
pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni e'
autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003.
L'effettivita' delle operazioni e' attestata dalle
Autorita' regionali.
2. In favore delle imprese agricole di allevamento di
bovini, bufalini ed ovini dal 1° gennaio al 31 dicembre
2003 situate nella regione Campania, sottoposte a
sequestro a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici
di diossine oltre i limiti di tollerabilita', sono attivati
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza
con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8
milioni di euro per l'anno 2003, i seguenti interventi:
a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in
azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione
dell'autorita' sanitaria;
b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di
mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali
non utilizzabili e destinati alla distruzione per
disposizione dell'autorita' sanitaria;
c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai
bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di
bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai
sensi del comma 1 o, in alternativa, indennizzi per gli
animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i
medesimi criteri.
2-bis. L'effettivita' delle operazioni di cui al comma
2 e' attestata dalle Autorita' regionali.
3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di
cui al comma 2 e' disposta la proroga di sei mesi
deitermini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei
contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Per il potenziamento immediato dell'attivita' di
indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in
funzione dell'emergenza diossina; nonche' per l'avvio dei
primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei
terreni inquinati, e' autorizzata la spesa di 14 milioni di
euro per l'anno 2003, da corrispondersi, per una quota pari
a 10 milioni di euro, all'Agenzia nazionale per l'ambiente
e per i servizi tecnici (APAT) per interventi e attivita'
specialistiche di supporto, previa stipula, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di un'apposita convenzione tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia
medesima e, per una quota pari a 4 milioni di euro, da
trasferire alla regione Campania, da utilizzarsi sulla base
delle risultanze della Conferenza di servizi, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta
dalla regione Campania entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e alla quale
partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle politiche agricole e forestali e della
salute.
5. All'onere derivante dal presente articolo,
complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno
2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni
di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3
e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e, quanto a 8 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 2-bis
Operazioni di credito agrario
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 128 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ferma restando
l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato, possono
essere concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 43 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, destinati esclusivamente alla
estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari
per i quali siano trascorsi almeno 5 anni del periodo di ammortamento
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
2. La richiesta di estinzione anticipata e quella di nuovo
finanziamento possono essere avanzate contestualmente anche dalle
amministrazioni pubbliche concedenti il concorso nel pagamento degli
interessi, in nome e per conto dei mutuatari e anche in forma
cumulativa. Le predette amministrazioni possono concordare una
clausola contrattuale uniforme da inserire nei nuovi contratti, al
fine di vincolarne la destinazione all'estinzione dei mutui in
essere.
3. Le nuove operazioni di credito agrario, da perfezionarsi a tasso
di mercato, con la medesima banca ovvero con qualsiasi altra, di
durata anche superiore a quella residua dei mutui da estinguere,
comprendono l'importo da estinguere per capitale residuo e eventuali
oneri accessori, diminuito del contributo pubblico in conto interessi
attualizzato, e maggiorato del compenso per la estinzione anticipata,
del costo di eventuali perizie tecniche, delle spese istruttorie
bancarie, degli onorari notarili di estinzione dei mutui in essere e
di stipula delle nuove operazioni.
4. Le operazioni di cui al comma 3 sono assistite dalla garanzia
sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia (FIG) di cui
all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, per l'intero importo mutuato, anche nei
casi in cui la garanzia ipotecaria risulti di grado successivo al
primo, con esclusione del pagamento della relativa commissione di
garanzia al FIG medesimo.
5. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende
assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare gia'
versato in sede di stipula dei mutui da estinguere. Gli onorari
notarili per le operazioni di cui al comma 3 sono ridotti del 50 per
cento.
6. L'eventuale compenso per la estinzione anticipata sara'
corrisposto alla banca mutuante nella misura contrattualmente
prevista e comunque entro il limite massimo del 3 per cento del
capitale residuo da rimborsare, al netto del contributo in conto
interessi attualizzato.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.