Legge 19 agosto 2003, n. 260
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 151
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dallaltra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 127 dellAccordo stesso.
1. Per lattuazione della presente legge è
autorizzata la spesa di 9.685 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)