Indici  delle leggi
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Legge 19 agosto 2003, n. 244

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2003


Art. 1.

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000.

Art. 2.

    1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 39 della Convenzione stessa.

Art. 3.

    1. Per le finalità di cui alla presente legge, la spesa prevista è determinata in 8.621 migliaia di euro per l’anno 2003, in 9.397 migliaia di euro per l’anno 2004 ed in 20.819 migliaia di euro annui a decorrere dall’anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del comma 1, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo della Convenzione)