Legge 19 agosto 2003, n. 244
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2003
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui allarticolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallarticolo 39 della Convenzione stessa.
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la spesa prevista è determinata in 8.621 migliaia di euro per lanno 2003, in 9.397 migliaia di euro per lanno 2004 ed in 20.819 migliaia di euro annui a decorrere dallanno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede al monitoraggio dellattuazione del comma
1, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, n. 2),
della legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Si omette il testo della Convenzione)