Legge 11 agosto 2003, n. 234
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003
Art. 1.
1. L’importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni, è aumentato di 120 euro a decorrere dal 1º gennaio 2003.
2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.915 del 1978, e successive modificazioni, a decorrere dall’anno 2003 sono modificati, limitatamente alle categorie dalla 2ª alla 6ª, secondo quanto previsto dall’allegato alla presente legge.
3. Per l’anno 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica l’adeguamento automatico di cui all’articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n.656, come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n.342.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa è valutata in 11.545.600 euro annui a decorrere dall’anno 2003.
5. Per le finalità di cui al comma 2, la spesa è valutata in 12.554.123 euro annui a decorrere dall’anno 2003.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei commi 4 e 5, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n.2), della legge n.468 del 1978.
7. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,
determinato in 24.099.723 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando:
quanto a 19.692.502 euro per l’anno 2003 e a 10.329.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2004 l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.407.221
euro per l’anno 2003 l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali; quanto a 1.820.516 euro annui a decorrere dall’anno 2004
l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive; quanto a
6.638.192 euro annui a decorrere dall’anno 2004 l’accantonamento relativo
al Ministero della giustizia; quanto a 2.401.015 euro annui a decorrere dall’anno
2004 l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e quanto a 2.911.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004
l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato
(Articolo 1, comma 2)
(Importi in euro)
Categorie |
dal 1º gennaio 2003 |
2ª categoria |
1.838,66 |
3ª categoria |
1.624,68 |
4ª categoria |
1.426,05 |
5ª categoria |
1.223,09 |
6ª categoria |
1.018,78 |