Legge 1 agosto 2003, n. 212
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11 agosto 2003 - Supplemento Ordinario n. 131
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a., e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59. Sono utili i versamenti effettuati tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della definizione di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1, della medesima legge n. 289 del 2002, nonche' agli articoli 5 e 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11 agosto 2003 - Supplemento Ordinario n. 131(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
"Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato"
Art. 1.
Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n.
289
1. I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare in via telematica all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003, le relative dichiarazioni. Nell'articolo 16, comma 6, della citata legge n. 289 del 2002, le parole: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003»; nello stesso articolo 16, comma 8, al primo periodo le parole: «31 ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2004»; al secondo periodo, le parole: «31 luglio 2004» sono sostituite, dalle seguenti: «31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali»; al quarto periodo le parole: «31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali».
2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonche' di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. La proroga e' efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a piu' definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10 della citata legge n. 289 del 2002. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonche' quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2-bis. Il termine per la presentazione delle istanze previste dall'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' fissato al 16 ottobre 2003; alla medesima data e' altresi' fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'articolo 12, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002.
2-ter. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 9, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera
sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di
11.600.000 euro»;
b) nello stesso articolo 9, al comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonche' di una
somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo»;
c) nell'articolo 12, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e
affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1°
gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito
sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l'atto di cui al comma 2 e versando
contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base
di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16
settembre 2003. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo
periodo».
2-quater. Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificate dalle lettere a) e b) del comma 2-ter, risulti dovuto un versamento di importo inferiore a quello gia' versato in applicazione delle medesime disposizioni, i contribuenti interessati possono utilizzare la differenza in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione dei contribuenti che hanno presentato in forma riservata la dichiarazione prevista dal predetto articolo 9, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 8, comma 4, della medesima legge n. 289 del 2002, ai quali la somma versata in eccedenza e' restituita da parte dell'intermediario, senza corresponsione di interessi, previa presentazione di una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre 2003; l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2-quinquies. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003 hanno presentato la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono optare per la definizione automatica prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera b), della stessa legge n. 289 del 2002, avvalendosi delle disposizioni introdotte dal comma 2-ter, lettera a), del presente articolo, a condizione che la somma dovuta per effetto della nuova opzione risulti non inferiore a quella risultante dalla dichiarazione integrativa gia' presentata.
2-sexies. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 5 dello stesso articolo 15, e' fissato al 18 ottobre 2003. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, ad effettuare entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo articolo 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data.
2-septies. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera c), 9, comma 10, lettera c), e 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si intendono nel senso che la esclusione della punibilita' opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche quando le procedure di sanatoria, alle quali e' riferibile l'effetto di esclusione della punibilita', riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate.
2-octies. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli enti impositori possono sospendere, con propri provvedimenti, la riscossione nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate previste dagli articoli 9-bis, 12, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' dall'articolo 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
2-nonies. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono
fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' presentata la dichiarazione,
l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo e' eseguita entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui e' previsto il versamento dell'unica o
ultima rata».
2-decies. Ai fini dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria.
2-undecies. In relazione ai nuovi termini per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al comma 2, in assenza di firma digitale si considerano regolarmente effettuate le formalita' indicate al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003.
2-duodecies. Nell'articolo 14 comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: «di attivita' in precedenza omesse» sono sostituite dalle seguenti: «di attivita' in precedenza omesse o parzialmente omesse».
2-terdecies. Gli stessi effetti di cui all'articolo 9, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono altresi' prodotti nel caso in cui, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad avvio di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria ovvero nel caso in cui l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio sia stato annullato per autotutela.
Art. 2.
Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282
1. Negli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»; nel medesimo art. 6-bis, nonche' nell'articolo 6-quater dello stesso decreto-legge n. 282 del 2002, le parole: «16 aprile 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2003».
2. Nell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 al comma 1, lettera a), le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 per cento» e il comma 6 e' abrogato.
3. (Soppresso).
3-bis. Sui redditi derivanti dalle attivita' rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, e' applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo cui sia conferito l'incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attivita' rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, se non e' esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine del 30 settembre 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Art. 3.
Compensi per l'attivita' di riscossione
1. Nell'anno 2003, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, e' corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a euro 550 milioni che tiene luogo dell'indennita' fissa e dell'importo variabile previsti dall'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2003, l'importo di cui al comma 1 e' ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
3. Gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 138 del 2002, sono corrisposti a titolo definitivo.
4. Nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «32 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33,6 per cento».
5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 e' destinata al finanziamento del «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, come determinato dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6. Al maggiore onere derivante dal comma 1, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Disposizioni in materia di fondazioni bancarie
1. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2005».
2. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) commi 3 e 4, le parole: «decorsi quattro anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«successivamente alla data del 31 dicembre 2005»;
b) ai commi 4 e 5, le parole: «fino alla fine del quarto anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2005;
b-bis) al comma 4, dopo le parole: «imprese strumentali» sono inserite le
seguenti: «in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio».
3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».
4. Il comma 3-bis, dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonche' a
quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si
applicano le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 12, ai commi 1 e 2,
al comma 1, dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo
nelle societa' bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13.
Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, e' fissato
alla fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
4-bis. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento
del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono
altresi' investire parte del loro patrimonio in beni che non producono
l'adeguata redditivita' di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o
immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o
di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua
attivita' istituzionale o di quella delle imprese strumentali».
4-ter. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la parola: «quadriennale» e' soppressa.
Art. 5.
Gare indette dalla Consip S.p.a.
1. All'articolo 24 della legge dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «hanno l'obbligo» sono inserite le seguenti: «, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro,»;
b) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3, dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di
cui al primo periodo del comma 3»;
d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Gli enti pubblici, le societa' pubbliche, i concessionari di
pubblici servizi, nonche' tutte le amministrazioni pubbliche, individuate
nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i
soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare
le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi
e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello
previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti cosi'
conclusi sono validi e non sono causa di responsabilita' personale, contabile e
amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al
comma 4»;
e) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a.
pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali
attivera' il marketplace nell'anno successivo.
6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero delle attivita' produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con
la Consip S.p.a, e con le organizzazioni di categoria, promuove la
partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di
e-procurement delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche
iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi
strumenti elettronici».
2. All'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonche' gli enti privati interamente partecipati» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro,»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'individuazione delle tipologie di servizi di cui al comma 1 e'
operata con il decreto di cui all'articolo 24, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».
3. Per le gare indette dalla Consip S.p.a. di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro IVA esclusa, in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta, la Consip S.p.a. procede all'emanazione di nuovi bandi al fine di adeguare la relativa disciplina alle disposizioni dettate nel presente articolo. Le buste contenenti le offerte sono restituite alle imprese partecipanti.
Art. 5-bis
Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato
1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprieta' altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potra' comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre tre metri dai confini dell'opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.
2. La domanda di acquisto delle aree di cui al comma 1 deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione
concernente:
a) la titolarita' dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo
sconfinamento;
b) il frazionamento catastale;
c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.
3. Alla domanda di acquisto deve essere altresi' allegata, a pena di inammissibilita' della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto.
4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area, il cui valore e' determinato applicando i parametri della tabella A allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti al momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'Amministrazione finanziaria del demanio.
5. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto.
6. L'adesione all'invito di cui al comma 5 e' esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione dell'importo determinato secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto, maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il suddetto termine, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprieta' dello Stato e' da questo acquisita a titolo gratuito.
Art. 5-ter.
Differimento del termine per il versamento del diritto annuale dovuto
per l'anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio.
1. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto per l'anno 2003 e' differito al 31 ottobre 2003.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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TABELLA A (art. 5-bis, comma 3) I valori sono espressi in euro/mq ===================================================================== Classi Dimensionali Zone Territoriali Omogenee Comuni Abitanti A B C D E F --------------------------------------------------------------------- < 10.000 30 20 15 20 10.000/100.000 60 40 30 40 10 15 100.001/300.000 120 80 60 80 > 300.000 180 120 90 120
Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq da corrispondere a
fronte della cessione del bene, e' necessario combinare la classe dimensionale
del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene e' situato.
Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto
ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile 1968.