Legge 11 luglio 2003, n. 205
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2003 - Supplemento Ordinario n. 127
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000.
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo della Convenzione)