Legge 24 luglio 2003, n. 199
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2003
ART. 1.
1. Alla tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotta dall'articolo 7 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, concernente gli spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, il capoverso: "Cagliari... Palermo" e' sostituito dal seguente: "Cagliari ...Roma".
ART. 2.
1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica ai procedimenti concernenti i reati commessi e ai giudizi civili iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.