Indici  delle leggi
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Legge 24 luglio 2003, n. 197

"Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2003


Art. 1.

    1. L’articolo 3 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è sostituito dal seguente:

    «Art. 3. – 1. Ai sensi dell’articolo III, paragrafo 4, del trattato, il Ministero degli affari esteri è designato quale Autorità nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, nonchè degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici e con l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente. È data facoltà al Ministero degli affari esteri, per settori richiesti dalle misure di attuazione del trattato che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei settori richiesti».

Art. 2.

    1. All’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la parola: «Ministero» è sostituita dalla seguente: «Ministro».

Art. 3.

    1. All’articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «1-bis. L’ufficio di cui al comma 1 provvede, altresì, alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l’archiviazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonchè di altri soggetti di cui all’articolo 3; al noleggio di autoveicoli per l’esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato».

Art. 4.

    1. L’articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è sostituito dal seguente:

    «Art. 5. – 1. Le persone fisiche, gli enti e le società titolari di un immobile o di un’area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l’accesso della squadra ispettiva dell’Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari e del nucleo di scorta dell’Autorità nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del trattato, nonchè ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima Organizzazione e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell’ispezione stessa».

Art. 5.

    1. Dopo l’articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è inserito il seguente:

    «Art. 5-bis. – 1. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l’ispezione di cui all’articolo 5, è data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza l’esecuzione coattiva.

    2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola l’ispezione di cui all’articolo 5, è punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 euro a 130.000 euro».

Art. 6.

    1. Per l’ulteriore finanziamento dell’Organizzazione di cui all’articolo II del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, ratificato ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è autorizzata la spesa massima di 9.718.797 euro per l’anno 2002 e di 5.886.226 euro a decorrere dall’anno 2003. Al relativo onere si provvede, per l’anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a decorrere dall’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Per l’attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, è autorizzata la spesa massima di 855.750 euro per l’anno 2003 e di 718.888 euro a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.