Legge 24 luglio 2003, n. 197
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2003
1. Larticolo 3 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. 1. Ai sensi dellarticolo III, paragrafo 4, del trattato, il Ministero degli affari esteri è designato quale Autorità nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dellinterno, del Ministero della difesa, del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca e del Ministero dellambiente e della tutela del territorio, nonchè degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale, stipulando apposite convenzioni, in particolare con lIstituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con lAgenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici e con lEnte per le nuove tecnologie, lenergia e lambiente. È data facoltà al Ministero degli affari esteri, per settori richiesti dalle misure di attuazione del trattato che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei settori richiesti».
1. Allarticolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la parola: «Ministero» è sostituita dalla seguente: «Ministro».
1. Allarticolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Lufficio di cui al comma 1 provvede, altresì, alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per larchiviazione, lelaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonchè di altri soggetti di cui allarticolo 3; al noleggio di autoveicoli per lesecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato».
1. Larticolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. 1. Le persone fisiche, gli enti e le società titolari di un immobile o di unarea sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire laccesso della squadra ispettiva dellOrganizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari e del nucleo di scorta dellAutorità nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del trattato, nonchè ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima Organizzazione e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dellispezione stessa».
1. Dopo larticolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. 1. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata lispezione di cui allarticolo 5, è data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza lesecuzione coattiva.
2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola lispezione di cui allarticolo 5, è punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 euro a 130.000 euro».
1. Per lulteriore finanziamento dellOrganizzazione di cui allarticolo II del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, ratificato ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è autorizzata la spesa massima di 9.718.797 euro per lanno 2002 e di 5.886.226 euro a decorrere dallanno 2003. Al relativo onere si provvede, per lanno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a decorrere dallanno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Per lattuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, è autorizzata la spesa massima di 855.750 euro per lanno 2003 e di 718.888 euro a decorrere dallanno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.