Legge 15 luglio 2003, n. 189
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2003
(Contributo straordinario alla Federazione italiana sport disabili)
1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. Allonere derivante dallattuazione
del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito
dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto di natura non regolamentare, le attività della FISD quale Comitato italiano paraolimpico, per lorganizzazione e la gestione delle attività sportive praticate dalle persone disabili in armonia, per lattività paraolimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico.
(Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili)
1. Allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole: «nonchè la promozione della massima diffusione della pratica sportiva,» sono inserite le seguenti: «sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili,».
2. Dopo larticolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Promozione dello sport
dei disabili). 1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni
organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni
sportive nazionali, affinchè:
a) sia promosso
e sviluppato, con risorse adeguate, nellambito di tali strutture,
di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;
b)
alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento
premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle
Olimpiadi;
c)
sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli
sul podio in occasione delle premiazioni».