Legge 18 Luglio 2003, n. 180
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina
degli esami di abilitazione alla professione forense"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 maggio 2003,
n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione
alla professione forense, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio
2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.)
1. L'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Certificato di compimento della pratica). - 1. Il
certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio
dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte
della pratica ovvero, in caso di parita', del luogo in cui la pratica
e' stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non puo' essere
rilasciato piu' di una volta.
2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio
dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui
precedenti periodi.
3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di
appello presso cui il praticante puo' sostenere gli esami di
avvocato.
1-bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui
all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, e' rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo
ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36.)
1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente
presso ciascuna Corte di appello.
2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della
giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre
trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di
esame, e' nominata la commissione composta da cinque membri titolari
e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono
avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due
titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore
a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono
professori ordinari o associati di materie giuridiche presso
un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.
La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le
funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente
dellmministrazione, appartenente all'area C del personale
amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di
Corte di appello, e' nominata una sottocommissione avente
composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.
5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni
sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti
avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle
sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6. Gli avvocati componenti della commissione e delle
sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su
proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto,
assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione
annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del
distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei
consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della
commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai
rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni
immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono
nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle
Corti di appello.
7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda
di ammissione superi le trecento unita' presso ciascuna Corte di
appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima
dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori
sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari
a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un
segretario aggiunto.
8. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un numero
di candidati superiore a trecento.
9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia
definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e
delle prove orali e il presidente ne da' comunicazione alle
sottocommissioni. La commissione e' comunque tenuta a comunicare i
seguenti criteri di valutazione:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di
specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli
istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di
interdisciplinarieta';
e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della
padronanza delle tecniche di persuasione.
10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarita' formali, le
sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla
commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della
definizione della linea difensiva dell'amministrazione in sede di
contenzioso.".
2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 6
dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, trovano
applicazione con riferimento alla commissione e alle sottocommissioni
nominate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 1-ter
(Modifica all'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)
1. All'articolo 16, primo comma, del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, le parole: "alla commissione esaminatrice" sono
sostituite dalle seguenti: ""alla sottocommissione istituita ai sensi
dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e successive modificazioni"".
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)
01. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il
terzo comma e' abrogato.
02. All'articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, la parola: "commissioni" e' sostituita dalla seguente:
"sottocommissioni".
1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo
il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
"Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina,
mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai
sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive
modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la
correzione degli elaborati scritti.
Il sorteggio di cui al comma precedente e' effettuato previo
raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un
numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di
garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni
d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.
La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova
scritta.".
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)
1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37,
sono premessi i seguenti commi:
"Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni, ne danno comunicazione al presidente della Corte di
appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone
il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai
candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo
15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la
correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia
penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria.
Il presidente della Corte di appello individuata ai sensi
dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere
effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona
incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna
ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto
ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di
revisione degli elaborati ivi contenuti.
All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il
presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo
15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle
sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali
attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne
dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei
candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento
e' effettuato con le modalita' indicate nei commi precedenti.
Art. 4.
(Soppresso)
Art. 5.
(Modifica all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)
1. All'articolo 17- bis, comma 3, lettera a), del regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo le parole: "diritto
ecclesiastico" sono aggiunte le seguenti: "e diritto comunitario".
Art. 5-bis.
(Norma di coordinamento)
1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e
salvo i casi di abrogazione per incompatibilita', del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e nel regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione
esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice.
Art. 6.
(Soppresso)
Art. 6-bis.
(Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di
appello di Trento)
1. Per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la
Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si
applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le
disposizioni previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, anche per la composizione della
sottocommissione di cui all'articolo 22, comma 4, del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito
dall'articolo 1-bis del presente decreto.
Art. 6-ter.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni previste dagli articoli 1-bis, 1-ter, 2, 3,
5-bis e 6-bis non si applicano alla prima sessione di esame
successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Non possono essere designati a componenti della commissione e
delle sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli
dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle
sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli
dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente
successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati
nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di
appello.
Art. 7.
(Norma di copertura)
1. Per il funzionamento della commissione di cui all'articolo
1-bis e' autorizzata la spesa di 9.264 euro annui a decorrere dal
2004.
1-bis. Per le operazioni concernenti l'invio degli elaborati di cui
all'articolo 3 e' autorizzata la spesa di 34.144 euro annui a
decorrere dal 2004.
1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.408
euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.