Legge 8 luglio 2003, n.174
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 Luglio 2003
Legge di conversione
1. È convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge
Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 117 del 22 maggio 2003
1. Il termine previsto dallarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, è prorogato al 31 dicembre 2003.
1. Allonere derivante dallattuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per lanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro
delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni dellarticolo 17 del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.