Legge 11 Luglio 2003, n. 170
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003,
n. 105, recante disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonchè in materia di
abilitazione all'esercizio di attività professionali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2003
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni
urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio
2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per
favorirne la mobilita'
1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di
incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori,
di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti,
di potenziare la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di
incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse
nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati
di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge
19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di "Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti" e,
a decorrere dall'anno 2003 e' ripartito tra gli atenei in base
a criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la
Conferenza dei rettori delle universita' italiane ed il Consiglio
nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei
seguenti obiettivi, ferme restando le finalita' di cui
all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
268:
a) sostegno alla mobilita' internazionale degli studenti, anche
nell'ambito del programma di mobilita' dell'Unione europea
Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio
integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai
corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione
per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli
insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di
ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato
di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche'
per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti
nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria,
coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la
ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204;
d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad
aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresi'
una quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera
c).
3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le
disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, nonche' quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale
quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni.
4. Le risorse acquisite dalle universita' per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni
1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in
vigore del presente decreto e iscritte in bilancio ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono
utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli
studenti.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-bis.
Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita'
1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituita, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di
bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle
universita', avente, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi
attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti
ai vari corsi di studio;
b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale degli
studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei
crediti formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un
quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui
fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione per
sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo
come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali,
nonche' le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno
temporale negli studi;
e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa
del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito
lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento
dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale
degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei
sistemi informativi delle universita' e da trasmettere
periodicamente, con modalita' telematiche, all'Anagrafe nazionale di
cui al comma 1.
Art. 2.
Disposizioni per il funzionamento delle universita' e degli enti di
ricerca
1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' soppresso.
2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e' inserito il seguente:
"13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto
superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le universita' e le
scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi
le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su
fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e
internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le
medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale
a tempo determinato nonche' la stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca
ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei
bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento
degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita".
Art. 3.
Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e
per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi
e altre norme in materia di abilitazione professionale
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del
regolamento sugli esami di Stato, di cui al decreto del Ministro
per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957 con ordinanza del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
indette, per l'anno 2003, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una sessione straordinaria di esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista,
riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo
quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione
anteriormente al 1° novembre 1993, nonche' una sessione
straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B
dell'albo professionale degli psicologi.
1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento
previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di
esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono
le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo
e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario,
biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo
l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328.
1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato
per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo
professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,
nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:
a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali,
organizzativi e del lavoro;
b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona
e alla comunita'.
1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del
comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di
"dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali,
organizzativi e del lavoro" e di "dottore in tecniche psicologiche
per i servizi alla persona e alla comunita", in luogo del titolo di
"psicologo iunior" previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
1-quinquies. Le attivita' professionali che formano oggetto delle
professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono individuate nel
modo seguente:
a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti
sociali, organizzativi e del lavoro:
1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo
sviluppo delle potenzialita' di crescita individuale e di
integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a
migliorare la gestione dello stress e la qualita' della vita;
2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale,
per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la
valorizzazione delle risorse umane;
3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di
tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e
specifici contesti di attivita';
4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle
tematiche del rischio e della sicurezza;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per
l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e
degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni,
dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici
compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica
prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione,
adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze
caratterizzanti il settore;
b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunita':
1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura
del bilancio delle disabilita', delle risorse, dei bisogni e delle
aspettative del soggetto, nonche' delle richieste e delle risorse
dell'ambiente;
2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione
funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilita'
pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o
con dipendenza da sostanze;
3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di
interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a
ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto
nelle situazioni di disabilita';
4) collaborazione con lo psicologo negli interventi
psico-educativi e nelle attivita' di promozione della salute, di
modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione
sociale;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per
l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e
degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni,
dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici
compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica
prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione,
adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze
caratterizzanti il settore.
1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' abrogato.
Art. 3-bis.
Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale degli studenti
universitari e il Consiglio universitario nazionale
1. Al fine di soddisfare esigenze di continuita' operativa,
soprattutto in considerazione degli adempimenti in materia di
attuazione della nuova disciplina concernente l'autonomia didattica
universitaria, il Consiglio nazionale degli studenti universitari
(CNSU) e' prorogato nella sua attuale composizione fino
all'insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2003. Le elezioni per il rinnovo del CNSU sono indette
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e sono effettuate entro il mese
di novembre 2003. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito a tutti
gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea,
di laurea specialistica per l'elezione dei ventotto componenti
previsti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonche' a tutti
gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di
ricerca per l'elezione dei rispettivi componenti. Le candidature
relative alla elezione dei componenti del CNSU sono presentate per
ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema
proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero
degli eligendi nel distretto, piu' due. Il mandato dei componenti del
CNSU rinnovato ha la durata di due anni ed entro tale termine coloro
che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora
si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l'anno
accademico successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo stesso
mandato e' rinnovabile una sola volta.
2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella
composizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al
30 aprile 2004, per assicurare continuita' al processo di riforma
degli ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti
adottati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127.".
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.