Indici  delle leggi
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Legge 18 giugno 2003, n. 169

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autoritą nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2003



Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorita' nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 339.200 euro per l'anno 2003, 334.440 euro per l'anno 2004 e 339.200 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo dell'Accordo)