Legge 25 giugno 2003, n. 155
"Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari
a fini di solidarietà sociale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2003
Art. 1.
(Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)
1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai
sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli
indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato,
ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto,
deposito e utilizzo degli alimenti.