Legge 18 giugno 2003, n.145
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 Giugno 2003
____________________
Art. 1.
1. E' autorizzata la concessione alla Delegazione
generale palestinese, per il triennio 2002-2004, di un contributo annuo pari
a euro 309.875 destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia.
Tale contributo ha carattere forfettario e non è soggetto a rendicontazione.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 619.750 per l'anno 2003 e a euro 309.875 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.