Legge 30 maggio 2003, n. 122
"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante
differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati
degli italiani all’estero
"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31
marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni
per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero, č convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista
dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.
Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero
restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.
Art. 1-bis.
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono
proseguire, nel limite massimo complessivo di
trecentottantaquattro unita' e nei limiti di spesa di cui
al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale
con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n.
104.
2. Il proseguimento di rapporti contrattuali di cui al
comma 1 e' autorizzato caso per caso dall'amministrazione
centrale, in base alle esigenze operative delle singole
sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla
scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni
sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui
all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati
dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata
la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304
euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 1-ter.
1. Per le finalita' di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, e
alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, il Ministero degli affari esteri
e le rappresentanze diplomatiche e consolari sono autorizzati ad
effettuare, in caso di necessita' e urgenza, lavori e acquisti di
beni e servizi in economia, nei limiti dell'assegnazione dei
pertinenti capitoli di bilancio e in deroga alle limitazioni di spesa
di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
Art. 2.
1. Per il completamento dell'informatizzazione e per
l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero
tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il
Ministero dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di
base dell'indice nazionale delle anagrafi (INA), previsto
dall'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26,
allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici,
costituito con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile
2002.
2. Il Ministro dell'interno, nel quadro delle direttive e degli
indirizzi del Comitato dei Ministri per la Societa'
dell'informazione, puo' avvalersi, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, delle forme di finanziamento previste
dalle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 26 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, ai fini della produzione e dell'emissione
della carta d'identita' elettronica.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.