Legge 24 aprile 2003, n. 92
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 Aprile 2003
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1. Larticolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, già sostituito dallarticolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, è sostituito dal seguente:
«Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati
politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare
le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso,
a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione,
di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al
limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto.
Ai medesimi dipendenti si applica larticolo 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503».
2. Possono esercitare la facoltà di cui
allarticolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro che abbiano
già raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2003 e la data di entrata in
vigore della presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena
di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.