Legge 17 aprile 2003, n. 91
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 Aprile 2003
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1. È istituito a Ferrara il Museo Nazionale della Shoah, di seguito denominato «Museo», quale luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e dellOlocausto.
2. Il Museo ha i seguenti compiti:
a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani;
b) promuovere
attività didattiche nonchè organizzare manifestazioni, incontri
nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni
di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli
e dellincontro tra culture e religioni diverse;
c) organizzare
lassegnazione di premi nazionali e internazionali per libri e opere
a persone o enti che hanno contribuito a promuovere la conoscenza della
Shoah e il mantenimento della sua memoria.
3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.
1. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Alla fondazione di cui al comma
1, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono
partecipare il comune di Ferrara, la provincia di Ferrara, la regione Emilia-Romagna,
lUnione delle comunità ebraiche italiane, le comunità
ebraiche, il CDEC e altri soggetti pubblici e privati.
3. Il direttore scientifico del Museo
è nominato dallorgano con funzioni di indirizzo della fondazione,
su proposta del CDEC.
1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per lanno 2003 per la realizzazione della sede del Museo, nonchè la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2003, quale contributo per le spese di funzionamento.
2. Allonere derivante dallattuazione
della presente legge si provvede, quanto a 15 milioni di euro per lanno
2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al medesimo Ministero; quanto a 1 milione di euro annui a decorrere
dallanno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.