Legge 15 aprile 2003, n. 86
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 Aprile 2003
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1. Agli sportivi italiani che nel
corso della loro carriera agonistica hanno onorato la Patria, anche conseguendo
un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico,
può essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, intitolato
«Giulio Onesti», qualora sia comprovato che versino in condizioni
di grave disagio economico.
2. Limporto dellassegno
straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dellinteressato
e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Tale
assegno è rivalutabile annualmente, nei limiti dellautorizzazione
di spesa di cui allarticolo 3, sulla base della variazione, rilevata
dallIstituto nazionale di statistica, dellindice dei prezzi
al consumo verificatasi nellanno precedente.
3. La concessione può essere
revocata nellipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui
consegua linterdizione dai pubblici uffici o qualora vengano meno
le condizioni di grave disagio economico.
4. Lassegno straordinario vitalizio
non è computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono,
nè ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, nè in
alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.
1. Lassegno straordinario vitalizio di cui allarticolo 1 è assegnato, nei limiti dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 3, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
2. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è così composta:
a) il presidente;
b)
un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
c) un
rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
d)
un rappresentante designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;
e)
un rappresentante designato dalla Commissione nazionale atleti.
3. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il funzionamento della commissione.
1. Per lattuazione della presente legge, è autorizzata la spesa massima di 75.000 euro per lanno 2003, 151.950 euro per lanno 2004 e 822.700 euro a decorrere dallanno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.