Indici  delle leggi
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Legge 15 aprile 2003, n. 86

"Istituzione dell’assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 Aprile 2003

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Art. 1.

    1. Agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica hanno onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, può essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, intitolato «Giulio Onesti», qualora sia comprovato che versino in condizioni di grave disagio economico.
    2. L’importo dell’assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell’interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Tale assegno è rivalutabile annualmente, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, sulla base della variazione, rilevata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente.
    3. La concessione può essere revocata nell’ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l’interdizione dai pubblici uffici o qualora vengano meno le condizioni di grave disagio economico.
    4. L’assegno straordinario vitalizio non è computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, nè ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, nè in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.

Art. 2.

    1. L’assegno straordinario vitalizio di cui all’articolo 1 è assegnato, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

    2. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è così composta:

        a) il presidente;
        b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
        c)  un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
        d) un rappresentante designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;
        e) un rappresentante designato dalla Commissione nazionale atleti.

    3. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il funzionamento della commissione.

Art. 3.

    1. Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa massima di 75.000 euro per l’anno 2003, 151.950 euro per l’anno 2004 e 822.700 euro a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.