
Legge 17 aprile 2003, n. 83
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281.
"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni
urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del
decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Oneri generali del sistema elettrico
1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, gli oneri generali del sistema
elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali
elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile
nucleare ed alle attivita' connesse e conseguenti;
b) i costi relativi all'attivita' di ricerca e di sviluppo
finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il
sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le
forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate
nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data
19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del
16 febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata
rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e
rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla
Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla
data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a
seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai
costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei
relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione
del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite
tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1 gennaio 2010.
Art. 2.
Esclusione delle compensazioni
1. Dal 1 gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio
2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 3 febbraio 2000.
2. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di
trenta giorni, con uno o piu' decreti, determina le partite
economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a) e b) del citato decreto dei Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive
modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonche' le partite
economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni
necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della
copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalita' di
calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto.
3. Dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai
soli fini della liquidazione delle partite economiche, eventuali
oneri negativi maturati complessivamente da ciascuna societa' sono
annullati, fatti salvi gli eventuali oneri positivi maturati
complessivamente da ciascuna altra societa'. Alle societa' di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
3 settembre 1999, sono attribuiti, anche per il periodo precedente la
cessione, gli eventuali oneri positivi maturati dalle stesse, fermo
restando l'annullamento degli oneri negativi.
4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera a) del
comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio
2000, e successive modificazioni, sono esclusi gli acquisti
dell'energia di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 12
dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicita' del sistema
energetico nazionale, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il
termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri
generali afferenti al sistema energetico.
Art. 3.
Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti
1. Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto
ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di
modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi
del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono considerati
prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti
che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive,
nonche' i progetti che comportano il riutilizzo di siti gia' dotati
di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica
nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso
fonti primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento
dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a
livello regionale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di
trasmissione e delle nuove centrali gia' autorizzate.
2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi dei
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e' prorogato, anche per i
procedimenti in corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di
trasmissione da parte del proponente delle eventuali integrazioni
progettuali richieste, una sola volta, a fini istruttori. In tali
casi e' prorogato di novanta giorni anche il termine per la
conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1,
comma 2, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 55 de 2002.
2-bis. Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova
installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici, di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004,
il Ministro delle attivita' produttive, in relazione alla necessita'
di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, puo'
disporre l'utilizzazione di potenza elettrica per un ammontare non
superiore a 4.000 MW netti, derivante dall'esercizio di impianti
termoelettrici, per i quali non risulta garantito il rispetto dei
limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate
con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176
del 30 luglio 1990.
2-ter. L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal
comma 2-bis avviene sulla base di piani transitori approvati con
decreti del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le
regioni interessate, su proposta del gestore della rete di
trasmissione nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti
ad assicurare l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici
interessati e a ridurre le quantita' di inquinanti emesse in
atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti indicano in particolare le
previsioni temporali di utilizzo degli impianti situati in aree di
particolare pregio ambientale o sottoposte ad alto rischio
ambientale.
2-quater. Fatti salvi i termini piu' restrittivi gia' definiti in
sede di autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto sono
attuati, secondo i progetti predisposti dai produttori ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli
interventi di adeguamento degli impianti di cui al comma 2-bis ai
limiti di emissione in atmosfera previsti dal citato decreto del
Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Le amministrazioni competenti
provvedono alla conclusione degli eventuali procedimenti
amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei predetti
progetti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini della valutazione delle priorita' di cui al comma 1, il
gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere
al Ministero delle attivita' produttive analisi previsionali relative
ai dati su domanda e offerta, flussi di energia elettrica e assetto
della rete elettrica, nonche' sulla evoluzione della potenza
installata prevista.
4. Con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il comitato
paritetico di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del citato
decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 55 del 2002, integrato con rappresentanti del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, e' approvato
periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorita' di
cui al comma 1.
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali
prescrizioni previste dai decreti di compatibilita' ambientale per
gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle
procedure di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello
Stato un contributo pari a diecimila euro, che sara' riassegnato ad
apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' di versamento del contributo di
cui al precedente periodo, nonche', per le attivita' di verifica che
non si concludono in un solo esercizio finanziario, le modalita' di
versamento in quote annue, in funzione della durata delle attivita'
medesime.
5-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55, le parole: "della procedura di VIA" sono sostituite dalle
seguenti: "del procedimento unico di cui al comma 2".
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
