Legge 17 aprile 2003, n. 82
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
1. Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali non aventi natura regolamentare.
2. Il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 4 novembre 1999, n. 470, e' abrogato.
Art. 1-bis.
1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e'
sostituito dal seguente:
"3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le
disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15
delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere
delle commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine,
i decreti legislativi possono essere comunque adottati".
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.