Legge 17 aprile 2003, n. 81
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione
"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2003
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni
urgenti in materia di occupazione, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha
colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione
straordinaria, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 4, del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, relativamente ad imprese
sottoposte a tali procedure ed aventi un numero di dipendenti
superiore alle 1.000 unita', il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali puo' concedere, nel limite massimo complessivo di
550 lavoratori, ai datori di lavoro acquirenti i benefici di cui agli
articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223, purche' sussistano le seguenti condizioni:
a) che l'imprenditore acquirente non possegga le caratteristiche
di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
b) che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un
contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il
recupero occupazionale di lavoratori.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
complessiva di 9,5 milioni di euro, di cui 2,5 milioni per l'anno
2003, 3,5 milioni per l'anno 2004, 3,5 milioni per l'anno 2005, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 1-bis.
1. Ai fini della collocazione in mobilita' entro il 31 dicembre
2004 ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo
1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive
modificazioni, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di
ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti
societari e aziendali derivanti da un andamento involutivo del
settore di appartenenza, nel limite di 7.000 unita' a favore di
imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze
occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Presidenza del
Consiglio dei Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nel corso dell'anno 2002 e fino al 15 giugno 2003. Gli oneri
relativi alla permanenza in mobilita', ivi compresi quelli relativi
alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per
i periodi che eccedono la mobilita' ordinaria. Ai lavoratori ammessi
alla mobilita' in base alla presente norma si applicano, ai fini dei
trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche'
le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, lettere a) e b),
e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le imprese o gruppi di
imprese che intedono avvalersi della presente disposizione devono
presentare domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
entro il 30 giugno 2003.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.