Legge 20 marzo 2003, n. 61
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2003
ART. 1.
1. In esecuzione delle intese intervenute con le competenti Autorità della Federazione russa, il Ministero degli affari esteri realizza, nel corso degli anni 2003, 2004 e 2005, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle rispettive competenze e in collaborazione con le Autorità russe, una mostra a Roma ed a Mosca, dedicata alle relazioni tra i due Paesi nel corso dei secoli.
2. In esecuzione delle intese intervenute con le competenti Autorità della Repubblica araba d'Egitto, il Ministero degli affari esteri realizza, nel corso degli anni 2003 e 2004, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle rispettive competenze e in collaborazione con le Autorità egiziane, una serie di manifestazioni culturali in Italia ed in Egitto, dedicate alla presentazione delle rispettive culture ed alle relazioni culturali e scientifiche tra i due Paesi.
3. La realizzazione delle attività previste nei commi 1 e 2 può avvenire anche mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
ART. 2.
1. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 1, pari a 3.800.000 euro, si provvede, nella misura di 1.100.000 euro per l'anno 2003, di 1.900.000 euro per l'anno 2004 e di 800.000 euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Agli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 1, pari a 2.200.000 euro, si provvede, nella misura di 1.100.000 euro per l'anno 2003 e di 1.100.000 euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.